Approfondimento ·

La Corte di Giustizia dell’UE sancisce la libera circolazione del CBD

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Pubblicato il
6 Dicembre 2020
In sintesi
  • La sentenza “Kanavape” della Corte di giustizia UE stabilì che uno Stato membro non può vietare il CBD legalmente prodotto in un altro Paese dell’Unione solo perché estratto dall’intera pianta. Il CBD esaminato non era considerato uno stupefacente; eventuali restrizioni per salute pubblica devono essere appropriate, necessarie e proporzionate. La decisione non liberalizza ogni prodotto o uso.

“Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD)“. A deciderlo è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che lo scorso novembre ha emesso una sentenza in cui viene ricordata la libera circolazione delle merci, tra cui anche il principio attivo della pianta di cannabis sativa.

La sentenza riguarda un caso del 2014, quando i tribunali francesi condannarono per reati penali una società che commerciava e distribuiva una sigaretta elettronica all’olio di CBD. Il cannabidiolo veniva prodotto in Repubblica Ceca usando l’intera pianta, per poi essere importato in Francia, dove venivano confeziate cartucce per sigarette elettroniche. La normativa francese, però, consente l’utilizzo ai fini commerciale solamente di fibre e semi della canapa.

Partendo da questo caso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il divieto imposto dalla Francia sulla commercializzazione dei prodotti a base di CBD, anche se estratti dall’intera pianta, è contrario al diritto dell’Ue. “Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”, si legge nella sentenza. L’unica eccezione può essere giustificata “da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento”.

Oltre a ricordare le disposizioni relative alla circolazione delle merci, la Corte “osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE) sono applicabili, poiché il CBD di cui al procedimento principale non può essere considerato come uno ‘stupefacente‘”. Infatti, le attuali conoscenze scientifiche hanno sottolineato la mancanza di effetti psicotropi nel CBD, che si è rivelato utile nel trattamento di diversi disturbi.

Domande frequenti

Quale principio ha affermato la Corte di giustizia UE sul CBD?
Ha affermato che un Paese non può vietare la commercializzazione di CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro soltanto perché estratto dall’intera pianta anziché da fibre e semi.
Perché si applicavano le regole sulla libera circolazione delle merci?
Nelle circostanze del caso, la Corte non considerava il CBD uno stupefacente e applicava quindi gli articoli 34 e 36 del TFUE sulla libera circolazione e sulle possibili giustificazioni alle restrizioni.
Uno Stato può comunque limitare un prodotto al CBD?
Sì, per un obiettivo legittimo come la tutela della salute pubblica, purché la misura sia basata su una valutazione adeguata e non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo.
La sentenza rende legale qualsiasi alimento, cosmetico o liquido al CBD?
No. Libera circolazione e status di stupefacente non sostituiscono le regole specifiche per alimenti, novel food, cosmetici, medicinali, sigarette elettroniche, THC, etichettatura e sicurezza. Ogni categoria richiede una verifica propria.
Come si valuta oggi la conformità di un prodotto al CBD nell’UE?
Occorre identificare categoria, composizione e origine, controllare limiti di THC, autorizzazioni, claim, sicurezza e norme nazionali applicabili, oltre alla giurisprudenza e agli aggiornamenti UE. La sentenza del 2020 è un precedente, non un parere legale sul singolo prodotto.