La cannabis terapeutica in Toscana
Chi può accedere al trattamento nella Regione e chi la prescrive?
La Toscana è stata la prima Regione italiana a disciplinare l’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici attraverso la Legge Regionale n. 18 dell’8 maggio 2012, che ha introdotto disposizioni sull’impiego dei farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Successivi provvedimenti regionali hanno definito le modalità di prescrizione, erogazione e rimborsabilità dei trattamenti a base di cannabis terapeutica.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in toscana?
In generale, in Italia la cannabis terapeutica può essere presa in considerazione per il trattamento sintomatico di alcune condizioni cliniche quando le terapie convenzionali si siano dimostrate inefficaci o non adeguatamente tollerate. Le indicazioni individuate dal Ministero della Salute comprendono:
- Spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla e in altre patologie neurologiche;
- Dolore cronico, in particolare di tipo neuropatico;
- Nausea e vomito associati a chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV;
- Stimolazione dell’appetito nei pazienti con cachessia, anoressia, patologie oncologiche o AIDS;
- Glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- Riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
La Delibera della Giunta Regionale Toscana del 29 maggio 2014 ha ribadito che il ricorso alla cannabis terapeutica è consentito solo quando gli altri trattamenti disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati rispetto alle esigenze cliniche del paziente.
La prescrizione
In Toscana le preparazioni magistrali a base di cannabis possono essere prescritte dai medici abilitati nel rispetto della normativa nazionale vigente. Quando la terapia non rientra nei casi previsti per la rimborsabilità regionale, il costo del trattamento rimane a carico del paziente.
Per accedere alla terapia è necessaria una ricetta medica non ripetibile, nella quale devono essere indicati il preparato prescritto, la posologia, le modalità di assunzione e gli elementi richiesti dalla normativa sugli stupefacenti.
La prescrizione è personale, ha validità limitata al quantitativo necessario per la terapia prescritta e deve essere periodicamente rinnovata secondo quanto previsto dalla legge. Nei casi rimborsabili dal Servizio Sanitario Regionale, la prescrizione deve essere effettuata in conformità a un Piano Terapeutico redatto da uno specialista autorizzato.
Quando è rimborsabile la cannabis in toscana?
La Regione Toscana prevede la rimborsabilità dei trattamenti a base di cannabis terapeutica per i pazienti residenti o domiciliati sul territorio regionale, purché le terapie convenzionali si siano dimostrate inefficaci o non adeguate.
Tra le principali indicazioni rimborsabili figurano:
- Spasticità secondaria a sclerosi multipla e ad altre gravi patologie neurologiche;
- Dolore oncologico non adeguatamente controllato dalle terapie analgesiche convenzionali;
- Dolore cronico di origine neurologica;
- Dolore neuropatico;
- Sindrome di Gilles de la Tourette.
L’avvio del trattamento deve avvenire presso strutture del Servizio Sanitario Regionale abilitate alla prescrizione e al monitoraggio della terapia. Qualora sia necessario proseguire il trattamento dopo la dimissione, lo specialista può predisporre un Piano Terapeutico che consenta la continuità assistenziale attraverso il medico di medicina generale.
La Delibera regionale individua tra le principali strutture abilitate:
- Oncologia;
- Neurologia;
- Hospice;
- Centri multidisciplinari di terapia del dolore.
Pertanto, per ottenere la cannabis terapeutica a carico del Servizio Sanitario Regionale, è necessario che la prescrizione sia effettuata da uno specialista del SSR oppure da un medico di medicina generale sulla base di un Piano Terapeutico redatto dallo specialista.
Forme farmaceutiche disponibili
Le preparazioni a base di cannabis terapeutica possono essere allestite dalle farmacie autorizzate sotto forma di estratti per uso orale, come oli o capsule, oppure come preparazioni destinate alla vaporizzazione. La forma farmaceutica viene scelta dal medico prescrittore in base alle caratteristiche cliniche del paziente e agli obiettivi terapeutici del trattamento.