Cannabis, prescrizione e rimborsabilità in Veneto
Come ottenere gratuitamente la cannabis nella Regione: accesso, prescrizione e rimborsabilità
In tutta Italia, l’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici rappresenta una possibilità terapeutica in specifiche condizioni cliniche. In Veneto, come in altre Regioni italiane, la cannabis terapeutica può essere prescritta a carico del Sistema Sanitario Regionale quando ricorrono determinate indicazioni e requisiti.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in veneto?
In Italia, come previsto dal Ministero della Salute, la cannabis terapeutica può essere presa in considerazione per il trattamento sintomatico di:
- Spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla e nelle lesioni del midollo spinale;
- Nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV;
- Dolore cronico, in particolare quando non adeguatamente controllato dai trattamenti convenzionali;
- Movimenti involontari associati alla sindrome di Gilles de la Tourette;
- Glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- Perdita dell’appetito associata a cachessia, anoressia, patologie oncologiche o AIDS.
Nella Delibera della Regione Veneto n. 750 del 4 giugno 2019 viene ricordato che «l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali».
Per quali patologie è rimborsabile la cannabis in Veneto?
In alcuni casi specifici la Regione Veneto prevede la rimborsabilità della cannabis terapeutica a carico del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, la Delibera n. 750/2019 riconosce la rimborsabilità per:
- Analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato-grave in pazienti con lesioni del midollo spinale;
- Analgesia nel dolore cronico, con particolare riferimento al dolore neuropatico, di grado moderato-grave;
- Analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato-grave nei pazienti con sclerosi multipla;
- Analgesia nel paziente oncologico sintomatico con dolore cronico di grado moderato-grave;
- Trattamento della nausea e del vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV;
- Stimolazione dell’appetito nella cachessia, nell’anoressia, nei pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
- Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- Riduzione dei movimenti involontari corporei e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Per accedere alla rimborsabilità prevista dalla Regione, il paziente deve essere assistito dal Servizio Sanitario Regionale del Veneto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Chi può prescrivere la cannabis?
In generale, qualsiasi medico abilitato può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis nel rispetto della normativa vigente. In questi casi, tuttavia, il costo della terapia è generalmente a carico del paziente.
Affinché la prescrizione sia rimborsabile, il caso clinico deve rientrare nelle indicazioni previste dalla Regione e deve essere valutato da un medico specialista, che provvederà anche alla compilazione del Piano Terapeutico regionale, della durata massima di sei mesi.
L’Allegato A della Delibera regionale precisa, infatti, che: «Resta fermo che la rimborsabilità è condizionata alla compilazione di un Piano Terapeutico regionale, da effettuarsi da parte di medici specialisti delle Strutture Sanitarie pubbliche e dei presidi ospedalieri privati accreditati».
La Regione individua, per ciascuna indicazione clinica, gli specialisti autorizzati alla prescrizione e alla compilazione del Piano Terapeutico, tra cui neurologi, psichiatri, terapisti del dolore, oncologi, infettivologi, reumatologi e oculisti.
La Regione Veneto attribuisce al medico specialista il compito di:
- Valutare l’eleggibilità del paziente;
- Informare il paziente sul trattamento;
- Acquisire il consenso informato;
- Redigere il Piano Terapeutico;
- Prescrivere la terapia.
La prescrizione
La prima prescrizione deve essere effettuata dal medico specialista. Le prescrizioni successive possono essere rilasciate anche dal medico di medicina generale sulla base del Piano Terapeutico redatto dallo specialista.
Le modalità prescrittive devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. La prescrizione viene generalmente effettuata per un fabbisogno massimo di 30 giorni e deve riportare le informazioni cliniche necessarie a giustificare il ricorso alla terapia con cannabis medica. Le prescrizioni e le dispensazioni sono inoltre soggette ai sistemi di monitoraggio previsti dalla normativa sanitaria nazionale.
Quali sono le forme rimborsabili?
In Veneto le preparazioni rimborsabili comprendono forme farmaceutiche per via orale, come decotti ed estratti oleosi, e preparazioni per via inalatoria mediante vaporizzazione.