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Cannabis in Piemonte: tutto quello che c’è da sapere

Accesso, rimborso e prescrizione: le regole a livello regionale

Pubblicato il
6 Settembre 2021
In sintesi
  • In Piemonte la legge regionale del 2015 riconosceva cannabis medica rimborsabile per residenti quando il trattamento era indispensabile e conforme alle indicazioni, con fornitura tramite farmacie ospedaliere o autorizzate. Medico specialista o di base poteva prescrivere con ricetta non ripetibile. Criteri, fondi e canali attuali devono essere verificati presso Regione e ASL.

In Italia, i pazienti che soffrono di alcune patologie possono ricorrere alla marijuana medica, come terapia aggiuntiva ai medicinali tradizionali, nel caso in cui questi non abbiano dato l’effetto sperato. Tra le Regioni che hanno recepito le indicazioni nazionali, la Regione Piemonte è stata tra le prime a riconoscere, grazie alla Legge n.11 del 15 giugno 2015, il diritto dei suoi cittadini a ricevere cure a basa di cannabis terapeutica e ad accedere al trattamento.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Piemonte?

Nel 2015, la Regione ha recepito e attuato il Decreto del Ministero della Salute nazionale, che prevede la possibilità di accedere alla cannabis terapeutica, purché la sostanza venga usata solo quando i medicinali tradizionali non abbiano fatto effetto e non come unica terapia, per i seguenti impieghi:

Inoltre, possono accedere alla cannabis terapeutica i pazienti affette da sintomi o patologie per le quali esiste un’evidenza scientifica che attesti l’efficacia del trattamento a base di cannabinoidi, previo parere del medico.

Quando il trattamento è rimborsabile?

Il Piemonte ha riconosciuto il diritto di cure a base di cannabis terapeutica, nei casi in cui ne è stata dimostrata la sua efficacia a livello scientifico. In questi casi, la spesa è a carico del Servizio Sanitario Regionale. Ci sono però alcune regole da tenere presenti per la rimborsabilità del trattamento. Infatti, la Legge regionale specifica che l’onere del costo delle cure effettuate con medicinali a base di cannabinoidi può essere imputato a fondi pubblici solamente “se il trattamento è ritenuto indispensabile”.

Inoltre, per reperire la cannabis terapeutica rimborsabile, il paziente deve rivolgersi alle farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie o a quelle autorizzate, perché non tutte le farmacie regionali possono erogare questi medicinali affidando direttamente l’onere delle spese a carico del Sistema Sanitario Regionale. Nei casi in cui il paziente che svolge la terapia in ambito ospedaliero non possa reperire la sostanza per la mancanza di una farmacia, è compito dell’ospedale aiutare a trovare i prodotti a base di cannabis terapeutica necessari. Anche quando la terapia avviene in ambito domiciliare, le spese sono a carico del SSR. L’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi e delle infiorescenze di Cannabis, da parte del Sistema Sanitario Regionale (SSR), è limitata ai pazienti residenti in Piemonte.

Per impieghi diversi da quelli previsti dal Decreto ministeriale, in Piemonte è possibile accedere alla cannabis terapeutica solamente a pagamento e per il trattamento di patologie per le quali esista una documentazione scientifica che attesti l’efficacia dei medicinali cannabinoidi.

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica?

I medicinali a base di cannabinoidi possono essere somministrati sia in ambito ospedaliero (o in strutture simili), sia in ambito domiciliare. Questo secondo caso interviene quando la terapia è iniziata al di fuori della struttura ospedaliera. La Legge del 2015 della Regione Piemonte stabilisce che “i medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale”. Per ottenere la prescrizione è possibile fare riferimento anche ai medici di Clinn, esperti nel settore della cannabis terapeutica: qui puoi trovare quelli più vicini a te. Come prevede la norma nazionale, la prescrizione avviene tramite ricetta medica non ripetibile, che deve essere rinnovata di volta in volta e non può essere ceduta ad altri. Nella ricetta, il medico indicherà le motivazioni della prescrizione, le dosi necessarie per la preparazione magistrale e le modalità di assunzione della sostanza da parte del paziente.

Domande frequenti

Per quali impieghi veniva prevista la cannabis in Piemonte?
Dolore cronico, spasticità dolorosa, nausea e vomito da terapie, perdita di appetito in condizioni selezionate, glaucoma resistente e sindrome di Tourette, oltre a usi scientificamente documentati.
Quando il trattamento era a carico del SSR?
Per residenti piemontesi quando l’uso era ritenuto indispensabile e rientrava nei criteri regionali; la fornitura poteva avvenire in ospedale o a domicilio tramite farmacie abilitate.
Chi poteva prescrivere?
Medico curante, specialista o medico di medicina generale, secondo la legge citata. La ricetta era non ripetibile e indicava motivazione, quantità, preparazione e modalità di assunzione.
Tutte le farmacie potevano erogare con rimborso?
No. L’articolo distingue farmacie ospedaliere e autorizzate; se mancava una farmacia nella struttura, l’ospedale doveva aiutare il paziente a reperire il prodotto.
Come si controlla la procedura piemontese attuale?
Con Regione Piemonte, ASL, medico e farmacia erogatrice, verificando indicazioni, residenza, autorizzazione e documenti. La legge del 2015 può essere stata integrata.