Cannabis Terapeutica in Puglia
La Puglia è stata una delle prime Regioni italiane a prevedere una legislazione in materia di cannabis terapeutica. Già nel 2010, infatti, con la Deliberazione n.308, la Giunta Regionale aveva riconosciuto le potenzialità mediche della sostanza, chiedendone l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per alcune prescrizioni e in caso il medico fosse “alle dipendenze di struttura pubblica” e il paziente “in regime di ricovero o soggetto a day hospital o percorso ambulatoriale o in regime di Assistenza domiciliare integrata”.
Passarono, però, altri quattro anni prima che il Consiglio emettesse la Legge regionale n.2 del 2014, che detta le “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Nell’articolo 6, la Legge chiama in causa la Giunta Regionale, affidandole il compito di attuare la legge, per “garantire l’omogeneità nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare”. Così, con la Deliberazione n.512 del 19 aprile 2016, la Giunta detta le disposizione per la prescrizione e l’erogazione dei cannabinoidi. Nonostante la Puglia sia stata una delle Regioni apripista in ambito di cannabis terapeutica, la situazione resta ancora molto disomogenea, con modalità che possono cambiare a seconda della provincia. Per questo, per informazioni più specifiche, è bene fare riferimento alla Ausl della propria zona.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Puglia
Come nelle altre Regioni italiane, possono accedere alla cannabis terapeutica a pagamento tutte le persone che soffrono di determinate patologie contro le quali i farmaci tradizionali non abbiano fatto effetto. Tra gli altri sintomi, la sostanza può essere utile per combattere il dolore cronico, la spasticità legata alla Sclerosi multipla e la nausea e il vomito causati dai trattamenti antitumorali e anti-HIV. Come specifica anche la legislazione regionale, la cannabis terapeutica “non deve essere considerata un farmaco di prima scelta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard quando questi non hanno prodotto nessun sollievo del dolore”.
I cannabinoidi, quindi, possono essere utilizzati solo dopo aver accertato che le terapie tradizionali non siano state utili e solo per trattare i sintomi delle patologie per le quali esista una documentazione scientifica che ne provi l’efficacia. Il medico di medicina generale può “prescrivere farmaci cannabinoidi per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione, diversa da quella autorizzata, purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale”.
Per quali patologie è rimborsabile
Come spiega la Deliberazione del 2016, in Puglia la cannabis terapeutica è rimborsabile nei seguenti casi:
- In patologie che implicano spasticità associata a dolore, come la Sclerosi multipla;
- Nel dolore cronico;
- Contro nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapia per Hiv;
- Per stimolare l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici, affetti da Aids, e nell’anoressia nervosa;
- Con effetto ipotensivo nel glaucoma;
- Per ridurre i movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
La Regione Puglia, però, ha esteso “in fase sperimentale” la possibilità di prescrizione della cannabis terapeutica anche per altre patologie, come “parckinsonismi atipici, epilessia farmaco resistenti, autismo, ADHD, disturbi comportamentali in soggetti affetti da demenza”. Perché la prescrizione sia a carico del Servizio Sanitario Regionale, i pazienti devono essere residenti in Puglia.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica
In generale, tutti i medici iscritti all’Ordine possono prescrivere la cannabis terapeutica, se questa è a carico del paziente. In caso di erogazione con oneri a carico del SSR, invece, la prescrizione può essere effettuata dal medico di medicina generale e dal medico specialista, ma appartenente al SSR e sulla base di un Piano Terapeutico.
Questo, “con validità di sei mesi rinnovabili”, deve essere redatto da un medico specialista in Neurologia, Oncologia, Medicina Interna, Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e appartenente al SSR, di Strutture Sanitarie Pubbliche, Aziende Ospedaliere Universitarie IRCCS ed E.E. Una volta redatto il Piano Terapeutico, il medico di medicina generale può procedere alla prescrizione, da effettuare su apposita ricetta non ripetibile (RNR), della durata massima di 30 giorni, dopodiché può essere rinnovata. Anche i medici di Clinn possono prescrivere la cannabis terapeutica per i pazienti che ne hanno bisogno: qui puoi trovare i medici che operano in Puglia.
Le modalità di dispensazione
Le preparazioni galeniche vengono allestite dal farmacista, “presso le Farmacie Ospedaliere del SSR di competenza”. L’inizio del trattamento può avvenire sia in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, che in ambito domiciliare. Se i preparati sono dispensati in ambito ospedaliero, compresi Day Hospital e ambulatori, la fornitura viene effettuata da parte delle farmacie ospedaliere, anche nel caso in cui la cura si prolunghi dopo la dimissione del paziente. La dispensazione in ambito domiciliare della cannabis, prescritta sulla base del Piano Terapeutico, avviene invece per opera delle farmacie pubbliche. Durante il trasporto del medicinale, il paziente deve sempre avere con sé la prescrizione.
La cannabis terapeutica in Calabria
Dal 2015, il Decreto Lorenzin ha stabilito a livello nazionale le condizioni necessarie all’utilizzo e alla rimborsabilità della cannabis terapeutica, dando indicazioni sulle patologie e le modalità che permettono ai cittadini di ricevere la sostanza medica con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Nel Decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015, si precisa che “la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle Regioni o Province autonome”. Successivamente, la legge n. 172 del 4 dicembre 2017 ha previsto che la cannabis terapeutica venisse rimborsata a livello del Sistema Sanitario Regionale, rendendola mutuabile in tutte le Regioni, che avrebbero dovuto adottare il provvedimento, deliberando sulle modalità tecniche di applicazione. Per questo, dopo la promulgazione di questa legge, diverse Regioni sono intervenute per applicarla, stabilendone le modalità di prescrizione e rimborsabilità.
Oggi è così anche in Calabria, dove il 20 ottobre 2022 è stata approvata la legge che prevede la rimborsabilità della cannabis terapeutica. Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la legge regionale relative alle “Modalità di erogazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Così come disposto dal Ministero della Salute con il DM 9 novembre 2015, adesso anche in Calabria i farmaci e i preparati galenici a base di cannabis possono essere anche rimborsati, mentre in precedenza tutti gli oneri erano a carico del paziente.
Chi può avere accesso alla cannabis terapeutica in Calabria
In Calabria, come su tutto il territorio nazionale, i cittadini possono avere accesso alla cannabis terapeutica per trattare i sintomi di alcune patologie, quando i farmaci tradizionali non hanno fatto effetto. La legislazione italiana, infatti, stabilisce che “l’uso medico di cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta”, ma una possibilità di trattamento dei sintomi, in supporto alle terapie standard, quando queste non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti collaterali non tollerabili.
Gli impieghi della cannabis terapeutica riguardano diverse patologie e sono riconosciuti per:
- Patologie che implicano spasticità associata a dolore, come la sclerosi multipla;
- Il dolore cronico;
- Il trattamento di nausea e vomito causati da radioterapia, chemioterapia, o terapie per l’HIV;
- La stimolazione dell’appetito in pazienti che soffrono di cachessia, anoressia, nei pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
- Cone effetto ipotensivo nel glaucoma:
- Per ridurre i movimenti involontari del corpo nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Inoltre, la cannabis può essere prescritta anche per trattare altre patologie, purché la sua efficacia sia documentata da studi e ricerche scientifiche, che ne provino le potenzialità terapeutiche.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica in Calabria?
Qualsiasi medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis terapeutica per il trattamento dei sintomi previsti dalla legislazione. Importante: per il trasporto dei medicinali cannabinoidi è fondamentale avere sempre con sé la prescrizione, anche nel caso in cui il trasporto viene effettuato da una terza persona.
La cannabis nel Lazio, prescrizione e rimborsabilità
Nel Lazio la cannabis terapeutica è prescrivibile, per alcune patologie e ad alcune condizioni, a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR). A regolare le modalità di erogazione e prescrizione ci ha pensato il decreto U00151/2017 del Commissario ad acta della Sanità, poi integrato dal Decreto numero U00470/2018. Per accedere gratuitamente alla cannabis terapeutica nel Lazio, il paziente deve tener presenti alcuni criteri relativi alle modalità di erogazione dei preparati galenici a base di cannabinoidi.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica
In generale, possono accedere alla cannabis terapeutica tutte le persone residenti nel Lazio, che soffrano di una patologia per la quale sia stato riconosciuto il potenziale terapeutico della sostanza. È quindi consentito l’impiego della cannabis ad uso medico nei casi dimostrati da “studi clinici controllati, studi osservazionali, revisioni sistematiche e metanalisi della letteratura internazionale”. In queste circostanze, la prescrizione è a carico dell’assistito.
Nel Decreto del 2017, però, la Regione Lazio ricorda che la marijuana non rappresenta un “farmaco di prima scelta”, ma un “trattamento sintomatico di supporto” alle terapie standard, effettuate con medicinali tradizionali, quando queste non abbiano prodotto alcun sollievo. Quindi, a pagamento, la cannabis terapeutica è prescrivibile per qualsiasi patologia di cui esista una documentazione scientifica che ne giustifichi l’uso.
Rimborsabilità della Cannabis Medica nel Lazio
Il Decreto del Commissario ad acta limitava la rimborsabilità solamente a tre casi: dolore correlato a spasticità e causato da sclerosi multipla, dolore in pazienti con lesioni al midollo spinale e dolore nei pazienti oncologici. Erano escluse, quindi, patologie come il glaucoma e la Sindrome di Gilles de la Tourette, per le quali molte altre regioni prevedono oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale. Ma con l’integrazione al Decreto del 2018 sono state inserite tra le patologie rimborsabili anche le malattie rare e sono state estese le possibilità di prescrizione ai seguenti casi:
- Per qualsiasi tipologia di dolore resistente ad altri trattamenti farmacologici;
- Per tutte le condizioni patologiche che determinano spasticità, resistenti ad altri trattamenti farmacologici;
- Per le malattie rare certificate dai centri di riferimento regionali, qualora non vi siano alternative terapeutiche.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica
In generale, qualsiasi medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis ad uso medico. In caso di rimborsabilità, invece, la prima prescrizione deve essere effettuata da uno specialista, che redigerà un Piano Terapeutico. Nel Lazio, inoltre, l’erogazione del prodotto a carico del SSR avviene solo “in distribuzione diretta da parte delle farmacie dei centri prescrittori”, mentre per le indicazioni terapeutiche a carico dell’assistito le preparazioni galeniche “potranno essere erogate dalle farmacie convenzionate”. Per ottenere una prescrizione di cannabis terapeutica è possibile rivolgersi anche ai medici Clinn, specializzati nell’uso terapeutico di cannabinoidi.
La prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica può essere effettuata su ricetta medica non ripetibile, da rinnovarsi volta per volta. Per fini statistici, la prescrizione deve essere integrata con la compilazione della Scheda per la raccolta dati dei pazienti, disponibile sulla piattaforma web dell’Istituto Superiore di Sanità. La scheda dovrà contenere i dati dei pazienti trattati, relativi a età, sesso, posologia ed esigenze del trattamento. Nel caso in cui il paziente prosegua con il trattamento, sulla scheda devono essere riportati anche gli esiti della terapia, per consentire all’ISS di effettuare il monitoraggio sulle prescrizioni.
Nel Lazio, l’unica qualità rimborsabile è la cannabis FM-2, prodotta nello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze. Si tratta di una qualità costituita da infiorescenze essiccate e triturate, che contengono THC e CBD in diverse percentuali, rispettivamente tra il 5 e l’8% e tra il 7,5 e il 12%. I pazienti possono richiedere di importare anche i prodotti olandesi, la cui prescrizione però sarà a carico dell’assistito. Per quanto riguarda le forme farmaceutiche prescrivibili, vengono riconosciute due tipologie: le cartine per decotto (assunzione orale) e quelle per vaporizzazione (assunte per via inalatoria).
La cannabis terapeutica in Liguria
In Liguria, come nella maggior parte delle Regioni italiane, la cannabis terapeutica può essere prescritta a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR) ed ottenuta gratuitamente dai pazienti che soffrono di determinati disturbi, contro i quali i farmaci tradizionali non hanno avuto effetto. A dettare le prime disposizioni sull’uso dei cannabinoidi e a prevedere oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale è stata la Legge regionale 3 agosto 2012, n.26, poi aggiornata con la Legge regionale 9 agosto 2013, n.28. Queste leggi sono state ulteriormente precisate dalle Raccomandazioni per la prescrizione e gestione della preparazione galenica magistrale a base di cannabinoidi a carico del SSR ligure, approvata nel 2016. Il documento contiene le principali indicazioni in merito all’accesso gratuito alla sostanza.
Chi può accedere alle terapie con cannabis medica in Liguria
In generale, possono avere accesso alla cannabis terapeutica i pazienti che soffrono dei sintomi collegati ad alcune patologie, tra cui dolore cronico, spasticità, nausea e vomito e mancanza di appetito causati da anoressia o dal cancro. Per queste circostanze specifiche, o per patologie sulle quali esista una documentazione scientifica, è previsto l’uso di marijuana.
L’uso della sostanza contro questi sintomi, però, non può essere considerato un vero e proprio trattamento: “L’uso del preparato galenico a base di cannabinoidi- si legge nelle Raccomandazioni del 2016- va riservato ai casi in cui non si possa ricorrere ad altre soluzioni terapeutiche in commercio perché inefficaci, oppure si vuole sfruttare la sinergia con esse per contenerne gli effetti collaterali, riducendone il dosaggio”. La cannabis terapeutica, quindi, non può essere usata come prima e unica possibilità terapeutica.
Per quali patologie è rimborsabile
Una deliberazione del 2018 ha aggiornato le regole previste per la prescrizione, la preparazione e la somministrazione della cannabis a carico del Servizio Sanitario Regionale. Secondo questa norma, sono 5 i casi in cui un paziente può ottenere gratuitamente le preparazioni magistrali a base di cannabinoidi:
- Nausea e vomito e dolore, in corso di chemio e radioterapia;
- Riduzione dell’appetito e del peso corporeo nei pazienti HIV/AIDS;
- Dolore muscolare da spasticità nei pazienti mielolesi, con patologie neurologiche o con fibromialgia;
- “Fatigue” e peggioramento dell’umore nel paziente oncologico ed “end-stage”;
- Dolore cronico.
Se il paziente soffre di uno di questi sintomi, contro i quali i farmaci tradizionali non risultano aver fatto effetto, allora è possibile accedere alla cannabis terapeutica con oneri a carico del SSR.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica in Liguria?
In generale, qualsiasi medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis terapeutica per le patologie previste dalla legislazione nazionale e con oneri a carico del paziente. Anche i medici Clinn che operano in Liguria, specialisti in questo campo, possono prescrivere la sostanza. Le Raccomandazioni del 2016 indicavano il Centro di medicina del dolore e cure palliative dell’ASL di appartenenza del paziente “come unica struttura abilitata” alla prescrizione a carico del Sistema Sanitario Regionale, mentre per i minori di 25 anni “la prescrizione è demandata all’IRCCS Gaslini”. Successivamente, nel giugno 2017, come riferisce il sito della Camera, il Consiglio Regionale ha approvato l’ordine del giorno n. 215 che autorizza la somministrazione del medicinale a carico del servizio sanitario regionale previa consulto con un medico specialista ospedaliero.
La ricetta medica
La prescrizione della cannabis terapeutica deve essere redatta su un apposito modulo. La durata della prescrizione segue la normativa nazionale, che la stabilisce di 30 giorni e da rinnovare volta per volta “in quanto ricetta non ripetibile (RNR). Il medico, nel compilare la prescrizione, deve indicare la tipologia del prodotto prescritto, la forma farmaceutica di assunzione e il dosaggio che il paziente deve assumere. Inoltre, è necessario riportare i motivi che giustificano l’esigenza di un trattamento a base di marijuana medica e il codice alfanumerico identificativo del paziente, senza scrivere il suo nome e cognome. Il medico consegna poi la ricetta all’assistito, che si recherà in farmacia per l’allestimento della preparazione galenica magistrale.
Le vie di somministrazione
Sono due le vie di somministrazione previste dalla norma del 2018: orale e inalatoria. La via inalatoria, spiega il documento, “prevede l’utilizzo di speciali apparecchi risaldatori/vaporizzatori ed una serie di inalazioni ripetute”. Sarà il medico a dover indicare il numero di inalazioni da effettuare nel corso della giornata, gli intervalli di tempo tra un’inalazione e l’altra e la quantità di infiorescenze da utilizzare. Per questo tipo di assunzione è possibile ricorrere a cartine o capsule apribili che vengono vaporizzate. La seconda via è quella orale, che prevede “la preparazione di un decotto o di un olio da assumere una o più volte durante la giornata”.
Cannabis in Sardegna, prescrizione e rimborsabilità
In Italia, la cannabis rappresenta un’efficace possibilità terapeutica per trattare alcune patologie contro le quali i farmaci tradizionali non hanno effetto. In Sardegna, come in altre Regioni italiane, le preparazioni magistrali a base della sostanza possono essere prescritte dal medico a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR), risultando gratuite per il paziente. Nella Regione Autonoma, la cannabis terapeutica è rimborsabile dal 21 marzo 2018, quando vennero pubblicate le Disposizioni operative per la prescrizione e dispensazione di preparati magistrali a base di cannabis a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.). La rimborsabilità della cannabis terapeutica, però, è possibile solo a determinate condizioni.
Quando può essere prescritta la cannabis terapeutica?
L’uso di cannabis medica, come precisano sia il Decreto Lorenzin del novembre 2015, sia le Disposizioni regionali, non può essere utilizzato “come strumento di primo presidio nell’affrontare una patologia, ma esclusivamente in supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”.
In generale, le preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica possono essere prescritte a carico del paziente per trattare le patologie previste dal Ministero della Salute. Inoltre, in singole occasioni, il medico può prescrivere le preparazioni magistrali di cannabis terapeutica in casi non previsti dal Decreto ministeriale, se in possesso di “dati documentabili”, che attestano l’impossibilità della persona ad essere trattata con i farmaci tradizionali, e solo se l’impiego di marijuana sia “noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale”.
Per quali patologie è rimborsabile la cannabis terapeutica?
Nel documento del 2018, l’Assessorato della Sanità specifica le seguenti indicazioni terapeutiche per la prescrizione della cannabis:
- Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore, come sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale;
- Analgesia nel dolore cronico, in particolare nel dolore neurogeno;
- Anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV;
- Stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
- Effetto ipotensivo nel glaucoma;
- Riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica?
In Sardegna possono prescrivere la cannabis terapeutica il medico specialista o il medico di medicina generale. Prima di effettuare la prescrizione, è necessario raccogliere il consenso informato del paziente, presente all’Allegato 1 delle Disposizioni regionali e successivamente compilare la Scheda raccolta dati (Allegato 2), “da inviare al Servizio farmaceutico della ASSL territorialmente competente”. La prescrizione magistrale, per la quale non è previsto, a differenza di altre Regioni, la compilazione di un Piano Terapeutico, ha la durata di massimo 30 giorni e deve precisare anche la via di somministrazione (orale o inalatoria), la dose e il numero di somministrazioni giornaliere.
In caso di rimborsabilità il medico, insieme alla prescrizione magistrale, deve compilare anche la ricetta SSN, in cui deve specificare le indicazioni terapeutiche, le quantità, le dosi della sostanza e le motivazioni che hanno portato alla prescrizione.
Il ruolo del farmacista
In Sardegna, il farmacista ha il compito di allestire le preparazioni magistrali secondo le modalità indicate dalla prescrizione medica. Il paziente può avere bisogno di varie forme di medicamento, come cartine o buste-filtro, a seconda dei casi. Il farmacista deve anche segnare il medicinale sul registro carico e scarico degli stupefacenti e consegnare al paziente copia della prescrizione, con la quale la persona può giustificare il possesso della sostanza. La farmacia, infine, deve inviare con cadenza mensile al Servizio farmaceutico della ASSL competente “copia della prescrizione magistrale, corredata della tariffazione, unitamente alla ricetta SSN per il rimborso della preparazione”.
Cannabis terapeutica, come ottenerla nelle Marche
Nelle Marche, come nelle altre regioni italiane, la cannabis per uso terapeutico può essere prescritta a pagamento da qualsiasi medico abilitato e iscritto all’Ordine, per trattare i sintomi di alcune patologie, contro i quali i farmaci tradizionali non si siano rivelati efficaci. Ma dal 2017, per i pazienti residenti nelle Marche, è possibile ottenere la cannabis terapeutica anche gratuitamente, grazie all’approvazione della legge regionale n. 26, del 7 agosto 2017, che disciplina le modalità di utilizzo della cannabis terapeutica, prevedendone anche l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR). Successivamente, nel dicembre dello stesso anno, sono state approvate anche le Linee di indirizzo procedurali per l’attuazione della legge.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica?
La cannabis terapeutica può essere un efficace trattamento contro i sintomi di alcune patologie, tra cui dolore cronico, nausea o vomito, spasticità e mancanza di appetito. I pazienti che soffrono di questi disturbi o di patologie sulle quali esista una documentazione scientifica accreditata possono avere accesso alla cannabis terapeutica. Ma, l’uso medico della sostanza non può essere considerato una terapia vera e propria: si tratta di un “trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard”. Quindi, i pazienti possono avere accesso alla cannabis terapeutica solamente quando i farmaci tradizionali non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti collaterali non tollerabili. Anche in caso di un necessario aumento della dose dei medicinali standard, che potrebbero causare effetti secondari pesanti, è consentito fare uso di marijuana per scopi medici. Se vengono soddisfatti questi criteri, il paziente può accedere al trattamento, a pagamento. Le Marche prevedono regole precise, per rendere il trattamento completamente a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Quando la cannabis terapeutica è rimborsabile?
Le linee guida relative alla Legge del 2017 precisano che “la fornitura di medicinali cannabinoibi di origine industriale o le preparazioni magistrali, a carico del SSR, è limitata ai pazienti residenti nella regione Marche”. Per i residenti nelle Marche, gli usi rimborsabili riguardano:
- Il trattamento per alleviare i sintomi in pazienti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla Sclerosi Multipla;
- L’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale);
- L’analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno);
- L’effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV;
- L’effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, o nei pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
- L’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- La riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica nelle Marche?
In generale, tutti i medici abilitati e iscritti all’Ordine possono prescrivere la cannabis terapeutica a pagamento. È invece autorizzato a prescrivere cannabis terapeutica a carico del Sistema Sanitario Regionale il medico con una delle seguenti specializzazioni:
- Neurologia;
- Oncologia;
- Malattie infettive;
- Cure palliative;
- Terapia del dolore;
- Oculistica.
Dopo la prima prescrizione effettuata dal medico specialista, che ha anche il compito di redigere un Piano Terapeutico, possono prescrivere la cannabis anche i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta. Per ottenere una prescrizione di cannabis a scopo terapeutico è possibile rivolgersi anche ai medici di Clinn.
Quali sono le vie di somministrazione?
Le preparazioni a base di cannabis possono essere assunte per via orale, tramite decotti o capsule, o per via inalatoria, con cartine per vaporizzazione. In entrambi i casi, la somministrazione deve avvenire in modo graduale: sarà il medico ad indicare la dose necessaria per il singolo paziente. Solitamente si inizia con dosaggi minimi, per poi eventualmente modificare le dosi, in base alla valutazione dei primi effetti.
La cannabis terapeutica in Lombardia
In Lombardia, come nelle altre Regioni italiane, la cannabis terapeutica può essere prescritta a pagamento da qualsiasi medico iscritto all’Ordine, per il trattamento di sintomi di alcune patologie contro i quali i farmaci tradizionali non abbiano fatto effetto.
Nel 2018, però, la Regione Lombardia ha stabilito, con la Deliberazione N°XI/491del 02/08/2018, le regole per la rimborsabilità della cannabis terapeutica, individuando sette condizioni che ne prevedono la presa in carico dal Servizio Sanitario Regionale.
Quando la cannabis terapeutica è rimborsabile in Lombardia?
Il Sub-Allegato A presente nella Deliberazione regionale ha stabilito che “l’erogazione di preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico a carico del S.S.R. è prevista per i soli assistiti lombardi, in mancanza di valida alternativa terapeutica”. Per ottenere il rimborso dal Sistema Sanitario Regionale è quindi necessario essere un cittadino lombardo e ricorrere ai cannabinoidi solamente dopo aver provato le terapie tradizionali e qualora queste non si siano rivelate efficaci.
L’uso medico di cannabis, infatti, non viene considerato una terapia, ma un “trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”.
Per quali patologie è rimborsabile?
Possono accedere alla cannabis terapeutica a carico del Sistema Sanitario Regionale i pazienti affetti da sette sintomi, associati a diverse patologie. Il Sub-Allegato A ricorda che la cannabis terapeutica può essere utilizzata per contribuire alla gestione di:
- Dolore cronico;
- Dolore neurogeno;
- Spasticità associata a dolore;
- Nausea e vomito, causati dai trattamenti antitumorali e dalle terapie per HIV;
- Mancanza di appetito, dovuta a cachessia, anoressia, tumori o AIDS;
- Alterazione della pressione intraoculare nel glaucoma;
- Movimenti involontari del corpo e facciali, tipici della sindrome di Gilles de la Tourette.
Oltre a sperimentare i sintomi sopra elencati, per ricevere la cannabis terapeutica a carico del S.S.R., i pazienti lombardi devono avere l’esenzione per almeno una delle seguenti patologie:
- Paziente oncologico (048)
- Sclerosi multipla (046)
- Glaucoma (019)
- Anoressia nervosa (005)
- Infezioni da HIV (020)
- Terapia del dolore (codice TDL)
- Sindrome di Gilles de la Tourette (codice L99)
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica in Lombardia?
Qualunque medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis terapeutica ai pazienti affetti dai sintomi per cui ne è previsto l’uso medico. Perché la prescrizione sia rimborsabile, però, è necessario che venga redatto un Piano Terapeutico, della durata massima di 6 mesi e compilato “esclusivamente da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate”, nelle UU.OO. di:
- Anestesia Rianimazione;
- Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di Terapia del Dolore
- Neurologia;
- Malattie Infettive;
- Oncologia;
- Medicina Interna;
- Oculistica;
- Reumatologia;
- Pediatria;
- Ematologia;
- Psichiatria/Neuropsichiatria;
Le UU.OO. elencate sono abilitate alla prescrizione di cannabis terapeutica sulla base di precise indicazioni, riportate nella Deliberazione di Regione Lombardia, che precisa la possibilità per tutte le UU.OO. di prescrivere cannabinoidi contro il dolore cronico moderato-grave resistente ai farmaci e contro il dolore neurogeno. Limitazioni, invece, sono previste per alcune UU.OO. negli altri casi di trattamento.
Anche i medici specialisti di CLINN, tra i maggiori esperti in Italia sulla cannabis medica, possono prescrivere la cannabis terapeutica: qui puoi trovare quelli che operano in Lombardia.
I compiti del medico specialista
Il medico specialista prescrittore della cannabis terapeutica deve far firmare al paziente il consenso informato, che deve essere chiaro e comprensibile, e compilare il Piano Terapeutico in triplice copia (una per lui, una per l’ATS e una per il Medico di Medicina Generale).
Sarà sempre lo specialista ad effettuare la prima prescrizione, su ricetta non ripetibile e non cedibile, riferita a massimo 30 giorni di terapia e contenente un codice numerico o alfanumerico, che corrisponde al riferimento del paziente. È necessario anche compilare, per fini statistici, la Scheda Raccolta Dati dell’ISS relativa ai pazienti trattati con cannabis terapeutica, e documentare l’andamento della terapia, segnalandole eventuali reazioni avverse.
Una volta compilati, il medico specialista rilascia al paziente il Piano Terapeutico e la ricetta di prima prescrizione, con cui il paziente potrà recarsi in farmacia e ritirare la preparazione a base di cannabis, allestita dal farmacista. Le successive prescrizioni previste dal Piano potranno essere rilasciate anche dal Medico di Medicina Generale.
La ricetta per la cannabis a carico del S.S.R.
La prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica è non ripetibile, individuale e non cedibile: deve quindi essere rinnovata volta per volta e non può essere utilizzata per una persona diversa dal paziente per cui è stata compilata. Sulla ricetta non deve essere inserito il nome e il cognome della persona che ne usufruisce, ma un codice numerico o alfanumerico assegnato dal medico specialista.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla ricetta e sul Piano Terapeutico “dovrà essere riportato obbligatoriamente il codice fiscale”, secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia. Il medico prescrittore deve specificare nella ricetta, oltre alle esigenze particolari che giustificano il ricorso alla cannabis terapeutica, anche la varietà di cannabis a cui ricorrere (e il contenuto di THC e CBD), la forma farmaceutica e la modalità di assunzione.
La ricetta ha una validità di 30 giorni dalla data della compilazione e si riferisce a un fabbisogno di massimo 30 giorni. Successivamente bisognerà ricorrere a un’altra prescrizione.
Le modalità di somministrazione
Per quanto riguarda la via di somministrazione, il Sub-Allegato A precisa che può avvenire “per via orale o inalatoria”. Nel secondo caso, gli apparecchi necessari all’utilizzo non sono considerati a carico del Servizio Sanitario Regionale. Le forme farmaceutiche ammesse per la somministrazione della cannabis terapeutica in Lombardia sono:
- Cartine (per via orale, con decotto);
- Cartine o capsule apribili (per via inalatoria, con vaporizzatore);
- Capsule apribili contenenti polvere (per via orale, con decotto);
- Olio (per via orale).
La somministrazione delle preparazioni magistrali a base di cannabis può avvenire in abito ospedaliero (o in strutture ad esso assimilabili), o in ambito domiciliare.
Cannabis, prescrizione e rimborsabilità in Veneto
In tutta Italia, l’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici rappresenta una possibilità terapeutica in specifiche condizioni cliniche. In Veneto, come in altre Regioni italiane, la cannabis terapeutica può essere prescritta a carico del Sistema Sanitario Regionale quando ricorrono determinate indicazioni e requisiti.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in veneto?
In Italia, come previsto dal Ministero della Salute, la cannabis terapeutica può essere presa in considerazione per il trattamento sintomatico di:
- Spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla e nelle lesioni del midollo spinale;
- Nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV;
- Dolore cronico, in particolare quando non adeguatamente controllato dai trattamenti convenzionali;
- Movimenti involontari associati alla sindrome di Gilles de la Tourette;
- Glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- Perdita dell’appetito associata a cachessia, anoressia, patologie oncologiche o AIDS.
Nella Delibera della Regione Veneto n. 750 del 4 giugno 2019 viene ricordato che «l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali».
Per quali patologie è rimborsabile la cannabis in Veneto?
In alcuni casi specifici la Regione Veneto prevede la rimborsabilità della cannabis terapeutica a carico del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, la Delibera n. 750/2019 riconosce la rimborsabilità per:
- Analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato-grave in pazienti con lesioni del midollo spinale;
- Analgesia nel dolore cronico, con particolare riferimento al dolore neuropatico, di grado moderato-grave;
- Analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato-grave nei pazienti con sclerosi multipla;
- Analgesia nel paziente oncologico sintomatico con dolore cronico di grado moderato-grave;
- Trattamento della nausea e del vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV;
- Stimolazione dell’appetito nella cachessia, nell’anoressia, nei pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
- Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- Riduzione dei movimenti involontari corporei e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Per accedere alla rimborsabilità prevista dalla Regione, il paziente deve essere assistito dal Servizio Sanitario Regionale del Veneto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Chi può prescrivere la cannabis?
In generale, qualsiasi medico abilitato può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis nel rispetto della normativa vigente. In questi casi, tuttavia, il costo della terapia è generalmente a carico del paziente.
Affinché la prescrizione sia rimborsabile, il caso clinico deve rientrare nelle indicazioni previste dalla Regione e deve essere valutato da un medico specialista, che provvederà anche alla compilazione del Piano Terapeutico regionale, della durata massima di sei mesi.
L’Allegato A della Delibera regionale precisa, infatti, che: «Resta fermo che la rimborsabilità è condizionata alla compilazione di un Piano Terapeutico regionale, da effettuarsi da parte di medici specialisti delle Strutture Sanitarie pubbliche e dei presidi ospedalieri privati accreditati».
La Regione individua, per ciascuna indicazione clinica, gli specialisti autorizzati alla prescrizione e alla compilazione del Piano Terapeutico, tra cui neurologi, psichiatri, terapisti del dolore, oncologi, infettivologi, reumatologi e oculisti.
La Regione Veneto attribuisce al medico specialista il compito di:
- Valutare l’eleggibilità del paziente;
- Informare il paziente sul trattamento;
- Acquisire il consenso informato;
- Redigere il Piano Terapeutico;
- Prescrivere la terapia.
La prescrizione
La prima prescrizione deve essere effettuata dal medico specialista. Le prescrizioni successive possono essere rilasciate anche dal medico di medicina generale sulla base del Piano Terapeutico redatto dallo specialista.
Le modalità prescrittive devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. La prescrizione viene generalmente effettuata per un fabbisogno massimo di 30 giorni e deve riportare le informazioni cliniche necessarie a giustificare il ricorso alla terapia con cannabis medica. Le prescrizioni e le dispensazioni sono inoltre soggette ai sistemi di monitoraggio previsti dalla normativa sanitaria nazionale.
Quali sono le forme rimborsabili?
In Veneto le preparazioni rimborsabili comprendono forme farmaceutiche per via orale, come decotti ed estratti oleosi, e preparazioni per via inalatoria mediante vaporizzazione.
La cannabis terapeutica in Toscana
La Toscana è stata la prima Regione italiana a disciplinare l’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici attraverso la Legge Regionale n. 18 dell’8 maggio 2012, che ha introdotto disposizioni sull’impiego dei farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Successivi provvedimenti regionali hanno definito le modalità di prescrizione, erogazione e rimborsabilità dei trattamenti a base di cannabis terapeutica.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in toscana?
In generale, in Italia la cannabis terapeutica può essere presa in considerazione per il trattamento sintomatico di alcune condizioni cliniche quando le terapie convenzionali si siano dimostrate inefficaci o non adeguatamente tollerate. Le indicazioni individuate dal Ministero della Salute comprendono:
- Spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla e in altre patologie neurologiche;
- Dolore cronico, in particolare di tipo neuropatico;
- Nausea e vomito associati a chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV;
- Stimolazione dell’appetito nei pazienti con cachessia, anoressia, patologie oncologiche o AIDS;
- Glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- Riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
La Delibera della Giunta Regionale Toscana del 29 maggio 2014 ha ribadito che il ricorso alla cannabis terapeutica è consentito solo quando gli altri trattamenti disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati rispetto alle esigenze cliniche del paziente.
La prescrizione
In Toscana le preparazioni magistrali a base di cannabis possono essere prescritte dai medici abilitati nel rispetto della normativa nazionale vigente. Quando la terapia non rientra nei casi previsti per la rimborsabilità regionale, il costo del trattamento rimane a carico del paziente.
Per accedere alla terapia è necessaria una ricetta medica non ripetibile, nella quale devono essere indicati il preparato prescritto, la posologia, le modalità di assunzione e gli elementi richiesti dalla normativa sugli stupefacenti.
La prescrizione è personale, ha validità limitata al quantitativo necessario per la terapia prescritta e deve essere periodicamente rinnovata secondo quanto previsto dalla legge. Nei casi rimborsabili dal Servizio Sanitario Regionale, la prescrizione deve essere effettuata in conformità a un Piano Terapeutico redatto da uno specialista autorizzato.
Quando è rimborsabile la cannabis in toscana?
La Regione Toscana prevede la rimborsabilità dei trattamenti a base di cannabis terapeutica per i pazienti residenti o domiciliati sul territorio regionale, purché le terapie convenzionali si siano dimostrate inefficaci o non adeguate.
Tra le principali indicazioni rimborsabili figurano:
- Spasticità secondaria a sclerosi multipla e ad altre gravi patologie neurologiche;
- Dolore oncologico non adeguatamente controllato dalle terapie analgesiche convenzionali;
- Dolore cronico di origine neurologica;
- Dolore neuropatico;
- Sindrome di Gilles de la Tourette.
L’avvio del trattamento deve avvenire presso strutture del Servizio Sanitario Regionale abilitate alla prescrizione e al monitoraggio della terapia. Qualora sia necessario proseguire il trattamento dopo la dimissione, lo specialista può predisporre un Piano Terapeutico che consenta la continuità assistenziale attraverso il medico di medicina generale.
La Delibera regionale individua tra le principali strutture abilitate:
- Oncologia;
- Neurologia;
- Hospice;
- Centri multidisciplinari di terapia del dolore.
Pertanto, per ottenere la cannabis terapeutica a carico del Servizio Sanitario Regionale, è necessario che la prescrizione sia effettuata da uno specialista del SSR oppure da un medico di medicina generale sulla base di un Piano Terapeutico redatto dallo specialista.
Forme farmaceutiche disponibili
Le preparazioni a base di cannabis terapeutica possono essere allestite dalle farmacie autorizzate sotto forma di estratti per uso orale, come oli o capsule, oppure come preparazioni destinate alla vaporizzazione. La forma farmaceutica viene scelta dal medico prescrittore in base alle caratteristiche cliniche del paziente e agli obiettivi terapeutici del trattamento.
Cannabis in Piemonte: tutto quello che c’è da sapere
In Italia, i pazienti che soffrono di alcune patologie possono ricorrere alla marijuana medica, come terapia aggiuntiva ai medicinali tradizionali, nel caso in cui questi non abbiano dato l’effetto sperato. Tra le Regioni che hanno recepito le indicazioni nazionali, la Regione Piemonte è stata tra le prime a riconoscere, grazie alla Legge n.11 del 15 giugno 2015, il diritto dei suoi cittadini a ricevere cure a basa di cannabis terapeutica e ad accedere al trattamento.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Piemonte?
Nel 2015, la Regione ha recepito e attuato il Decreto del Ministero della Salute nazionale, che prevede la possibilità di accedere alla cannabis terapeutica, purché la sostanza venga usata solo quando i medicinali tradizionali non abbiano fatto effetto e non come unica terapia, per i seguenti impieghi:
Inoltre, possono accedere alla cannabis terapeutica i pazienti affette da sintomi o patologie per le quali esiste un’evidenza scientifica che attesti l’efficacia del trattamento a base di cannabinoidi, previo parere del medico.
Quando il trattamento è rimborsabile?
Il Piemonte ha riconosciuto il diritto di cure a base di cannabis terapeutica, nei casi in cui ne è stata dimostrata la sua efficacia a livello scientifico. In questi casi, la spesa è a carico del Servizio Sanitario Regionale. Ci sono però alcune regole da tenere presenti per la rimborsabilità del trattamento. Infatti, la Legge regionale specifica che l’onere del costo delle cure effettuate con medicinali a base di cannabinoidi può essere imputato a fondi pubblici solamente “se il trattamento è ritenuto indispensabile”.
Inoltre, per reperire la cannabis terapeutica rimborsabile, il paziente deve rivolgersi alle farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie o a quelle autorizzate, perché non tutte le farmacie regionali possono erogare questi medicinali affidando direttamente l’onere delle spese a carico del Sistema Sanitario Regionale. Nei casi in cui il paziente che svolge la terapia in ambito ospedaliero non possa reperire la sostanza per la mancanza di una farmacia, è compito dell’ospedale aiutare a trovare i prodotti a base di cannabis terapeutica necessari. Anche quando la terapia avviene in ambito domiciliare, le spese sono a carico del SSR. L’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi e delle infiorescenze di Cannabis, da parte del Sistema Sanitario Regionale (SSR), è limitata ai pazienti residenti in Piemonte.
Per impieghi diversi da quelli previsti dal Decreto ministeriale, in Piemonte è possibile accedere alla cannabis terapeutica solamente a pagamento e per il trattamento di patologie per le quali esista una documentazione scientifica che attesti l’efficacia dei medicinali cannabinoidi.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica?
I medicinali a base di cannabinoidi possono essere somministrati sia in ambito ospedaliero (o in strutture simili), sia in ambito domiciliare. Questo secondo caso interviene quando la terapia è iniziata al di fuori della struttura ospedaliera. La Legge del 2015 della Regione Piemonte stabilisce che “i medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale”. Per ottenere la prescrizione è possibile fare riferimento anche ai medici di Clinn, esperti nel settore della cannabis terapeutica: qui puoi trovare quelli più vicini a te. Come prevede la norma nazionale, la prescrizione avviene tramite ricetta medica non ripetibile, che deve essere rinnovata di volta in volta e non può essere ceduta ad altri. Nella ricetta, il medico indicherà le motivazioni della prescrizione, le dosi necessarie per la preparazione magistrale e le modalità di assunzione della sostanza da parte del paziente.