La cannabis terapeutica in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna, come in Sicilia, la cannabis terapeutica è rimborsabile. Ad introdurre questa possibilità è stata la Delibera regionale del 1° agosto 2016, in cui vengono specificati i requisiti necessari per ottenere la sostanza medica a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica?
In generale, la marijuana medica può essere prescritta, non come unica terapia, per il trattamento di alcuni sintomi contro i quali i farmaci tradizionali non abbiano avuto effetto. In Italia, la prescrizione della sostanza per uso medico è ammessa per il trattamento di:
- Dolore cronico;
- Spasticità e dolore associata a sclerosi multipla;
- Nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV;
- Perdita dell’appetito in persone affette da cachessia, anoressia AIDS o tumori;
- Glaucoma;
- Movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Quando è rimborsabile?
Con la Delibera del 2016, la Regione Emilia-Romagna ha reso la cannabis terapeutica rimborsabile in due particolari circostanze. Il paziente, cioè, può accedere gratuitamente alla sostanza se questa è necessaria per:
- La riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali, in pazienti affetti da sclerosi multipla con punteggio scala NRS ≥ 5;
- La riduzione del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali e punteggio scala NRS ≥ 5.
Se il paziente soffre di uno di questi due sintomi ed è assistito in Emilia-Romagna può avere accesso gratuitamente alla cannabis terapeutica, a patto che il medico adotti il “Percorso per la prescrizione, l’allestimento e la dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa nella Regione Emilia-Romagna”, che regola le modalità di prescrizione e di fruizione della sostanza.
La prescrizione
In generale, la cannabis terapeutica può essere prescritta da qualsiasi medico abilitato e iscritto all’Ordine. Perché il trattamento sia rimborsabile, il dottore, sia appartenente al territorio regionale che nazionale, deve registrarsi sul portale Sanità On Line (SOLE). La cannabis terapeutica può essere prescritta anche dai medici di Clinn: qui puoi trovare quelli che operano in Emilia Romagna.
La delibera del 2016 ha predisposto una “Scheda informatizza per la prescrizione medica magistrale e il follow-up dei trattamenti a base di preparati vegetali di cannabis sativa”, disponibile sulla piattaforma SOLE, che può essere compilata e sostituire la ricetta medica. Prima di compilare la prescrizione, il medico dovrà valutare le condizioni cliniche del paziente, accertarne “l’eleggibilità al trattamento con preparati vegetali a base di cannabis” e raccogliere il consenso della persona assistita.
Nella ricetta verranno poi indicati il motivo della prescrizione, la quantità di cannabis da somministrare e le modalità di assunzione, che sono di due tipi: per via orale, tramite estratti o decotti, o per via inalatoria. Una volta ultimata la scheda informatizzata, il medico stampa al paziente solamente le informazioni utili per l’accesso al prodotto. In questo modo, viene garantito l’anonimato del paziente, cui viene assegnato un codice alfanumerico. La prescrizione può essere effettata per un quantitativo di cannabis che copre al massimo 30 giorni di terapia e, allo scadere del mese, la prescrizione può essere rinnovata.
Il ruolo del farmacista
Il farmacista provvede a richiedere le quantità necessarie di cannabis terapeutica allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze o ai distributori internazionali. Una volta ottenuto il prodotto, vengono allestite le preparazioni magistrali, “ripartendo la sostanza attiva in dose e forma di medicamento nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione (NBP) e in base alla posologia e alla via di somministrazione indicate dal medico nella prescrizione”.
Nella ricetta medica è presente una sezione nella quale in farmacista deve riportare data di spedizione, prezzo della preparazione e inserire il timbro della farmacia. Una copia timbrata e firmata viene poi consegnata al paziente, che potrà presentarla per giustificare il possesso della cannabis terapeutica. Con cadenza mensile, il farmacista dovrà trasmette le ricette all’Azienda Unità sanitaria locale di competenza.
La Cannabis terapeutica in Basilicata
In Basilicata, come nelle altre regioni italiane, è possibile avere accesso alla cannabis per scopi terapeutici. La somministrazione della sostanza, però, è permessa solo in alcuni casi e segue regole ben precise.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica?
La Basilicata segue le norme nazionali che riguardano l’utilizzo della marijuana medica. Il Ministero della Salute ha stabilito la possibilità di usare la cannabis per trattare i sintomi di alcune patologie, risultate resistenti ai farmaci tradizionali. Per questo, non è possibile ricorrere alla sostanza come unica terapia. Il Ministero precisa che possono avere accesso alla cannabis terapeutica i pazienti che se ne servono come:
- Analgesico in patologie che causano spasticità associata al dolore, come la sclerosi multipla;
- Analgesico contro il dolore cronico;
- Rimedio contro la nausea e il vomito causati dalla radioterapia, dalla chemioterapia o dalle terapie per l’HIV;
- Stimolatore dell’appetito, nei casi di cachessia, anoressia, o perdita dell’appetito nei pazienti malati di tumore o affetti da AIDS;
- Rimedio contro il glaucoma, grazie all’effetto ipotensivo della cannabis;
- Riduttore dei movimenti involontari del corpo nella sindrome di Gilles de la Tourette.
I pazienti affetti da questi sintomi, legati a diverse patologie, possono richiedere di accedere alla cannabis terapeutica nel caso in cui le terapie tradizionali non abbiano dato gli effetti sperati.
La prescrizione
Nell’aprile del 2017, la Regione Basilicata ha trasmesso ai medici e ai farmacisti il documento emanato dal Ministero della Salute relativo alle raccomandazioni sulla prescrizione e sulla preparazione dei prodotti a base di cannabis, in particolare della qualità FM2, proveniente dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Secondo le linee guida nazionali, la sostanza può essere prescritta da “qualsiasi medico abilitato e iscritto all’Ordine dei Medici”. Per avere accesso alla cannabis terapeutica è possibile rivolgersi anche ai medici di Clinn, dottori specialisti della marijuana medica.
Per permettere al paziente di iniziare il trattamento, il medico deve compilare una prescrizione magistrale non ripetibile e unica, che non può essere ceduta o donata ad altri, poiché la ricetta è personale. Per dimostrare di avere diritto alla cannabis terapeutica, il paziente dovrà poter mostrare la ricetta timbrata e firmata dal farmacista, al momento della consegna del prodotto. Nella prescrizione, il medico deve indicare anche le modalità di assunzione della sostanza e le dosi in cui devono essere presenti THC e CBD, i due principali componenti della cannabis. Sarà poi compito del farmacista provvedere alla preparazione magistrale.
Modalità di assunzione
Per assumere la marijuana medica, il paziente può ricorrere a due diverse modalità, concordate con il medico prescrittore: per via orale, come decotto, o per via inalatoria, con vaporizzazione. Il Ministero della Salute ha stabilito che, in caso di somministrazione orale, “il medico curante indicherà al paziente la modalità e i tempi di preparazione del decotto, la quantità di cannabis FM2 e di acqua da utilizzare e il numero di somministrazioni nella giornata”. È consigliabile iniziare il trattamento con dosi contenute, per poi incrementarle gradualmente in base alla necessità. Se la somministrazione della cannabis terapeutica avviene per via inalatoria, invece, tramite un vaporizzatore ad aria calda e filtrata. Il paziente ricorre a questa seconda modalità di assunzione nel caso in cui l’uso orale non abbia dato l’effetto sperato o se il medico ritenga opportuna l’inalazione. Il documento contenente le raccomandazioni precisa che “anche nel caso della somministrazione per via inalatoria, il medico curante indica al paziente le quantità di infiorescenze da utilizzare, gli intervalli di tempo tra inalazioni successive ed il numero di inalazioni da effettuare nella giornata”.
L’aiuto del Sistema Sanitario regionale
Dal 2014, la Regione Basilicata “garantisce l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi, per finalità terapeutiche, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.)”. A stabilirlo è stata la Legge Regionale dell’11 luglio 2014, che specificava la possibilità di somministrare farmaci cannabinoidi per fini terapeutici sia in ospedale, che a casa e nelle strutture private che erogano anche prestazioni di tipo ospedaliero.
In regime ospedaliero, in caso di preparazioni galeniche reperite presso la farmacia, gli oneri saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale. Anche in ambito domiciliare, la somministrazione del trattamento a base di cannabis terapeutica, prescritto da un medico abilitato, risulta a carico del S.S.R. Nei casi di accesso al farmaco non ospedaliero, precisa la legge regionale, “le aziende unità sanitarie locali coadiuvano gli assistiti, su richiesta dei medesimi, nell’acquisizione dei farmaci a base di cannabinoidi”.
In Italia il farmaco CBD contro l’epilessia è rimborsabile
L’Epidiolex, il farmaco a base di cannabidiolo (CBD) usato contro l’epilessia resistente ai farmaci tradizionali, è stato autorizzato per il rimborso dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che gli ha riconosciuto lo status di farmaco innovativo.
L’Epidyolex è il primo farmaco contenente CBD autorizzato a trattare le due forme di epilessia refrattaria. L’approvazione era arrivata dall’Agenzia europea dei medicinali (EMA), che ne aveva permesso l’uso in Europa. Si tratta di una soluzione orale, da prendere per bocca, aiutandosi nel dosaggio con una siringa, e viene usato in associazione con altri medicinali antiepilettici. Nell’assunzione del farmaco è necessario prestare attenzione a tutte le indicazioni fornite dal medico e alle possibili controindicazioni: la sonnolenza è tra gli effetti indesiderati più comuni: Per questo viene raccomandato di evitare la guida di veicoli, fino a quando il paziente non riesce a giudicare se il farmaco possa compromettere o meno le proprie capacità in questo senso.
Nella determina dell’Aifa dello scorso 10 giugno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno, è stato riconosciuto all’Epidyolex lo status di farmaco innovativo ed è stata autorizzata la sua rimborsabilità. La fascia di rimborsabilità indicata è la A, ovvero quella che comprende i “farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche”, che vengono interamente rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. In questo caso, il medicinale a base di CBD è indicato “come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox Gastaut (LGS) o a sindrome di Dravet (DS)”, per i pazienti che abbiano dai 2 anni in su. L’Aifa specifica che il farmaco è soggetto a prescrizione non ripetibile, cioè “limitativa, da rinnovare volta per volta”. A prescriverlo saranno solamente i centri ospedalieri o i medici specialisti, quali neurologo, neuropsichiatra infantile e pediatra. La rimborsabilità risulta “condizionata” e sarà necessaria un’ulteriore valutazione tra 18 mesi.
La Corte di Giustizia dell’UE sancisce la libera circolazione del CBD
“Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD)“. A deciderlo è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che lo scorso novembre ha emesso una sentenza in cui viene ricordata la libera circolazione delle merci, tra cui anche il principio attivo della pianta di cannabis sativa.
La sentenza riguarda un caso del 2014, quando i tribunali francesi condannarono per reati penali una società che commerciava e distribuiva una sigaretta elettronica all’olio di CBD. Il cannabidiolo veniva prodotto in Repubblica Ceca usando l’intera pianta, per poi essere importato in Francia, dove venivano confeziate cartucce per sigarette elettroniche. La normativa francese, però, consente l’utilizzo ai fini commerciale solamente di fibre e semi della canapa.
Partendo da questo caso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il divieto imposto dalla Francia sulla commercializzazione dei prodotti a base di CBD, anche se estratti dall’intera pianta, è contrario al diritto dell’Ue. “Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”, si legge nella sentenza. L’unica eccezione può essere giustificata “da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento”.
Oltre a ricordare le disposizioni relative alla circolazione delle merci, la Corte “osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE) sono applicabili, poiché il CBD di cui al procedimento principale non può essere considerato come uno ‘stupefacente‘”. Infatti, le attuali conoscenze scientifiche hanno sottolineato la mancanza di effetti psicotropi nel CBD, che si è rivelato utile nel trattamento di diversi disturbi.
La cannabis medica in Italia
In Italia, l’uso della cannabis terapeutica è regolato dalle norme contenute nel Decreto ministeriale del 9 novembre 2015, nonostante la sostanza fosse presente nel nostro Paese già molto tempo prima. Ora, la cannabis è stata reintrodotta per scopi medici: ecco quali sono gli usi, le varietà e origini della sostanza in Italia.
L’origine della cannabis in Italia
La cannabis arriva da lontano: le sue origini risalgono a circa 10mila anni fa, quando era diffusa soprattutto nelle zone dell’Asia Centrale. Da lì, grazie agli spostamenti dei popoli nomadi, la pianta si è diffusa in tutta l’Asia, arrivando anche in Africa e, più tardi, nel Nord Europa, grazie agli sciiti.
Dal Nord Europa, la cannabis è arrivata fin sulle rive del Mediterraneo e in Italia. La pianta veniva usata soprattutto in ambito tessile e nei secoli delle conquiste marittime, Bologna e Firenze divennero famose grazie alle loro estese coltivazioni di canapa. Una spinta alla coltivazione e all’uso della pianta venne data sia dalle Repubbliche Marinare che dalla flotta britannica, che faceva realizzare cordami e vele in Italia. Così, il nostro Paese si inserì tra i primi produttori mondiali di canapa.
Ma la canapa non veniva usata solamente come fibra tessile. In Asia, Cina e India erano già state scoperte altre proprietà, che rendevano la cannabis un rimedio efficace contro alcune patologie. Nel 1200, Papa Giovanni XXI inserì la sostanza in un trattatello di medicina. A partire dagli anni 40 del ‘900, la canapa iniziò ad essere messa da parte, a vantaggio di altre materie, tra cui la carta e la nuova fibra proveniente dagli Stati Uniti, il nylon. Inoltre, con la scoperta degli effetti psicotropi, la cannabis venne guardata con sospetto fino a che, nel 1990, il Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti ne vietò la coltivazione, fino all’introduzione delle leggi che ne consentono l’uso terapeutico.
Le varietà italiane
Nel nostro Paese, sono due le sostanze derivate dalla cannabis e prodotte sul territorio nazionale che possono essere utilizzate in campo terapeutico. Entrambe contengono sia THC (delta-9- tetraidrocannabinolo), che CBD (cannabidiolo), anche se in percentuali differenti.
Come precisa il Ministero della Salute, in Italia vengono prodotte la varietà di cannabis FM2 e FM1: la prima contiene tra il 5% e l’8% di THC e tra il 7,5 e il 12% di CBD, mentre la seconda tra il 13 e il 20% di THC e più dell’1% di CBD. La commercializzazione della cannabis FM2 è stata autorizzata nel 2016, mentre il prodotto FM1 è disponibile dal luglio 2018.
Entrambe le varietà vengono coltivate e prodotte nello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, seguendo norme rigide che si rifanno alle direttive europee in materia di medicinali. Tutto il processo produttivo viene controllato, per evitare che sul prodotto si formino muffe o che vengano contaminate da agenti inquinanti.
Le quote di produzione delle sue sostanze derivate dalla cannabis vengono calcolate sulla base del consumo degli ultimi due anni, ma il quantitativo necessario per le terapie può essere integrato anche dall’importazione.
Quando si usa la cannabis medica?
Il Ministero della Salute specifica i casi in cui è possibile ricorrere alla cannabis terapeutica, nel trattamento di alcune patologie. L’uso medico della cannabis “non può essere considerato una terapia propriamente detta”, ma un trattamento di supporto rispetto alle terapie standard, nel caso in cui non producano gli effetti desiderati. La sostanza può essere usata, in particolare, in 6 circostanze:
- come analgesico per le patologie che provocano spasticità e dolore, come la sclerosi multipla, nel caso in cui le terapie convenzionali non si siano rivelate efficaci;
- come analgesico contro il dolore cronico, “in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace”;
- come rimedio agli effetti della nausea e del vomito causati da chemioterapia, radioterapie e terapie per HIV, che non possono essere trattate con metodi tradizionali;
- per stimolare l’appetito nell’anoressia, nei pazienti oncologici o affetti da AIDS, quando l’effetto stimolante non può essere ottenuto con trattamenti standard;
- per stimolare l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle altre terapie;
- per ridurre movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.
L’assunzione della sostanza avviene dietro prescrizione medica non ripetibile, effettuata da qualsiasi medico abilitato e iscritto all’Ordine.
L’olio di CBD nella tabella dei medicinali del Testo unico sugli stupefacenti
In Italia, l’olio di CBD è stato classificato come uno stupefacente. A stabilirlo è un decreto di inizio ottobre del Ministero della Salute, che ha inserito nella tabella dei medicinali tutte le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis”. Così, le soluzioni orali di sostanze contenenti CBD fanno ora parte della sezione B della tabella dei medicinali del Testo unico sugli stupefacenti entrato in vigore nel 1990.
Per questo, a partire da fine ottobre, gli oli, ma anche le capsule e le pillole a base di CBD non potranno più essere venduti liberamente nei negozi. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre ed entrerà in vigore “il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione”, cioè il 30 ottobre.
Secondo quanto si legge nelle premesse all’unico articolo del decreto, uno dei motivi che hanno portato a questa decisione è il fatto che “attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale“. Si tratta dell’Epidiolex, un farmaco contenente CBD in soluzione orale, che ha già ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione da parte dell’Europe Medicines Agency (EMA). L’inserimento nella tabella dei medicinali delle soluzioni ad uso orale contenenti CBD ha ricevuto il parere favorevole dell’Istituto e del Consiglio superiore di Sanità.
A partire dal 30 ottobre, quindi, le composizioni di cannabidiolo ad uso orale non potranno essere venduti liberamente nei negozi. La loro commercializzazione, infatti, sarà possibile solo dietro prescrizione medica non ripetibile, in quanto le sostanze verranno considerate farmaci.
La decisione del Ministero della Salute arriva dopo che lo scorso 23 settembre è stata diffusa una circolare, inviata a medici, farmacisti e Assessorati regionali. Nel testo si leggeva come il quadro normativo relativo alla cannabis terapeutica escludesse la possibilità di:
allestire “formule officinali” a base di cannabis;
allestire forme farmaceutiche diverse e via di somministrazione diverse da quelle indicate nel 2015.
Ora, le forme orali a base di CBD dovranno essere regolate da prescrizioni non ripetibili. Va precisato che il Ministero ha inserito nella tabella dei medicinali del Testo unico sugli stupefacenti alcune sostanze a base di CBD, ma non il CBD stesso, una delle principali molecole della cannabis, che non ha rivelato effetti psicotropi e che è nota per le sue numerose proprietà benefiche.
Cannabis terapeutica, che cosa dice la legge in Italia?
In Italia la cannabis terapeutica è legale dal 2006 e può essere prescritta da qualunque medico, su ricetta, per il dolore cronico, la sclerosi multipla, gli effetti di chemioterapia e altre condizioni indicate dal Decreto ministeriale del 2015. Grazie alla Legge Di Bella, è inoltre prescrivibile a pagamento per ogni patologia con evidenze scientifiche, ansia e insonnia incluse. L’acquisto avviene solo in farmacia.
Dal 1990 a oggi: l’evoluzione normativa
Della cannabis terapeutica si parla ormai da anni, e l’Italia ha compiuto progressi legislativi significativi in questo arco di tempo. Oggi nel nostro Paese la sostanza può essere prescritta, nel rispetto di norme precise sulla preparazione, per il trattamento del dolore in patologie specifiche. Per capire come si è arrivati a questo quadro – e, soprattutto, come accedere concretamente alla terapia – conviene ripercorrere le tappe principali della normativa.
Il percorso prende il via nel 1990 con il Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, che riunisce le leggi “in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. Il provvedimento riguarda l’intero universo degli stupefacenti, ma è considerato la pietra angolare di tutta la successiva legislazione sulla cannabis a uso medico.
La svolta arriva nel 2006. Da quell’anno, come riporta il sito del Ministero della Salute, i medici italiani possono prescrivere “preparazioni magistrali, da allestire da parte del farmacista in farmacia”, impiegando una sostanza vegetale ricavata dalle infiorescenze della pianta, assumibile sotto forma di decotto, inalazione o vaporizzazione. Pochi anni dopo, nel 2013, all’elenco si aggiunge il Sativex®, un medicinale a base di estratti il cui principio attivo combina cannabidiolo (CBD) e delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
La norma di riferimento: il Decreto ministeriale del 2015
Se il 2006 segna l’apertura, è il Decreto ministeriale del 9 novembre 2015 a rappresentare oggi il vero pilastro della disciplina. Il testo autorizza “la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale” e, soprattutto, definisce con precisione le condizioni cliniche per cui la prescrizione è ammessa.
Tra queste rientrano le patologie caratterizzate da spasticità associata a dolore, come la sclerosi multipla; il glaucoma resistente alle terapie tradizionali; e la sindrome di Gilles de la Tourette, che provoca movimenti involontari. La sostanza trova impiego anche come analgesico “nel dolore cronico […] in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace”, oltre che come rimedio agli effetti di chemioterapia, radioterapia e terapie contro l’HIV. Lo stesso decreto recepisce inoltre la Legge Di Bella del 1998, che regola le modalità con cui i medici possono redigere le preparazioni magistrali a base di cannabis, un passaggio tutt’altro che secondario, come vedremo.
La produzione nazionale: dalle FM2 alle FM1
Parallelamente al quadro prescrittivo si è sviluppata anche la filiera produttiva. Nel 2014 prende il via il Progetto pilota per la produzione nazionale, pensato per garantire una sostanza più controllata e tracciabile. I risultati si vedono presto: dal 2016 è disponibile la cannabis FM2 (THC dal 5 all’8%, CBD dal 7,5 al 12%), prima preparazione attiva prodotta in Italia secondo gli standard europei, seguita nel 2018 dalla FM1, più ricca di THC (dal 13 al 20%) e con CBD inferiore all’1%.
Come ottenere la prescrizione
Stabilito il quadro legale, resta la domanda più concreta: come si accede davvero alla terapia? Il percorso è più semplice di quanto si immagini.
Il punto di partenza è sempre un consulto medico. In linea di principio qualunque medico iscritto all’albo può prescrivere la cannabis, ma non tutti i professionisti conoscono o adottano questo trattamento, spesso per pregiudizio o per assenza di formazione specifica. Per questo conviene rivolgersi a un medico esperto in terapie con cannabinoidi, abituato a gestire prescrizione e piano terapeutico.
Durante la prima visita lo specialista valuta lo stato di salute del paziente attraverso la documentazione clinica disponibile, quindi referti, esami, terapie in corso o pregresse. Quando è il medico di famiglia a indirizzare verso questo percorso, la valutazione può essere arricchita da un certificato anamnestico, che offre allo specialista un quadro immediato della situazione. Completato lo screening, il medico elabora una proposta terapeutica personalizzata e rilascia la prescrizione.
La prescrizione per ansia e insonnia
C’è un aspetto che molti ignorano e che amplia notevolmente le possibilità di accesso. Oltre alle indicazioni del D.M. 2015, in Italia la cannabis medica è sempre prescrivibile a pagamento, su ricetta bianca, per qualunque patologia su cui esista documentazione scientifica accreditata, quando le terapie convenzionali non hanno dato i risultati attesi o hanno generato farmacoresistenza. È la già citata Legge Di Bella n. 94/98 a renderlo possibile, estendendo di fatto l’impiego anche a condizioni diffuse come ansia e insonnia.
Dove si acquista
La cannabis terapeutica si acquista esclusivamente in farmacia e solo dietro prescrizione medica. Va tenuta nettamente distinta dai prodotti venduti come “cannabis legale”: questi ultimi (oli, tisane e infiorescenze con THC limitato per legge allo 0,2%) si trovano liberamente in commercio, ma puntano a favorire calma e rilassamento, non a offrire un beneficio terapeutico definito.
In definitiva, oggi in Italia l’accesso alla cannabis terapeutica è una realtà concreta e regolata: serve una valutazione medica, una prescrizione e il rispetto di regole precise. Per orientarti, puoi richiedere la valutazione preliminare gratuita del tuo caso, cliccando qui.