Cannabis medica in Sicilia: prescrizione e rimborsabilità

In Sicilia la cannabis terapeutica può essere prescritta anche fuori dai casi rimborsati, ma la rimborsabilità a carico del SSR regionale è limitata a specifiche condizioni, soprattutto legate al dolore. Fuori da questi ambiti è comunque possibile ottenere una prescrizione mediante ricetta non ripetibile su carta bianca e con spese del farmaco a carico del paziente.

Qual è la legge che regola la rimborsabilità della cannabis terapeutica in Sicilia?

In Sicilia, l’accesso alle terapie con la cannabis è normato dal Decreto Assessoriale n. 18/2020 (17 gennaio 2020), adottato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, che approva il documento “Preparazioni magistrali a base di Cannabis – Linee di indirizzo di utilizzo e rimborsabilità” e definisce le regole su prescrizione, allestimento in farmacia, erogazione e rimborsabilità a carico del SSR (Sistema Sanitario Regionale).

La prescrizione delle preparazioni magistrali (galenici allestiti in farmacia) si inserisce nel quadro nazionale che comprende:

  • l’Allegato tecnico del D.M. 9 novembre 2015, che descrive principi e ambiti d’uso medico e richiama appropriatezza e monitoraggio;
  • l’art. 5 della Legge 8 aprile 1998, n. 94, che disciplina la prescrizione di preparazioni magistrali (consenso, motivazione, tutela della privacy con codice numerico/alfanumerico).

Cosa cambia tra “prescrivibilità” e “rimborsabilità” in Sicilia?

Prescrivibilità: la cannabis può essere prescritta dal medico quando ritenuta clinicamente appropriata, rispettando le regole della prescrizione di preparazioni magistrali.

Rimborsabilità: è la parte “a carico” del SSR regionale, che in Sicilia è limitata a specifici ambiti ed è subordinata a procedure e requisiti (tra cui Piano Terapeutico e prescrittore abilitato nel SSR).

Per cosa viene prescritta la cannabis?

Il D.M. 9 novembre 2015 riporta che gli impieghi di cannabis ad uso medico riguardano soprattutto un utilizzo di supporto sintomatico, quando i trattamenti standard non sono efficaci o non tollerati. Includono: analgesia in patologie con spasticità associata a dolore (es. sclerosi multipla, lesioni midollo spinale) refrattarie; dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) refrattario; nausea/vomito da chemioterapia/radioterapia/terapie HIV non controllati; stimolo dell’appetito in cachessia/anoressia e perdita di appetito (oncologia, AIDS, anoressia nervosa) non controllati; glaucoma resistente; sindrome di Gilles de la Tourette (movimenti involontari) non controllata con trattamenti standard.

Per quali condizioni è rimborsabile in Sicilia?

In Sicilia, gli ambiti a carico del SSR regionale sono limitati a tre indicazioni (tutte legate al dolore), sulla base della valutazione delle evidenze:

  • riduzione del dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie disponibili;
  • riduzione del dolore associato a spasticità refrattaria in pazienti con sclerosi multipla (con soglia NRS ≥ 5 o intolleranza alle terapie convenzionali);
  • riduzione del dolore neuropatico (NRS ≥ 5) resistente o con intolleranza alle terapie convenzionali.

Quali medici possono prescrivere la cannabis?

Per la prescrizione a carico del SSR regionale la Sicilia richiede che la prescrizione sia redatta da un medico specialista dipendente di Aziende Sanitarie Pubbliche regionali, operante in ambiente ospedaliero (ricovero ordinario, day hospital o ambulatoriale) nelle seguenti UU.OO.: Anestesia Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore, Neurologia. Inoltre, la prescrizione deve basarsi su un Piano Terapeutico (PT) con durata massima semestrale.

Il medico di base può fare rinnovi in regime SSR?

Sì: nel percorso SSR siciliano, dopo la prima prescrizione, le prescrizioni successive (nell’ambito di validità del PT) possono essere rilasciate anche dal medico di medicina generale dell’assistito, rispettando i vincoli previsti (es. ricetta non ripetibile SSN cartacea riferita a massimo 30 giorni di terapia, compilazione schede informative).

Dove comprare cannabis per uso terapeutico?

La fornitura può avvenire tramite farmacie ospedaliere delle strutture pubbliche; se una farmacia ospedaliera non allestisce o non può fornire il preparato, è prevista l’acquisizione presso un’altra farmacia ospedaliera pubblica oppure (in alternativa) presso una farmacia aperta al pubblico nell’ambito di convenzioni/percorsi autorizzati dall’Azienda Sanitaria, con rilascio al paziente di una dichiarazione/autorizzazione.

Con ricetta non ripetibile su carta bianca e Scheda Raccolta Dati, il paziente può rivolgersi a una farmacia aperta al pubblico di propria scelta: la farmacia verifica la prescrizione e, se può allestire, prepara la preparazione magistrale secondo le Norme di Buona Preparazione.

Come iniziare un percorso terapeutico con CLINN se vivo in Sicilia?

CLINN è un centro servizi digitale che facilita il contatto tra utenti e medici abilitati, sia sul territorio che in telemedicina, abbattendo ogni barriera fisica. Si può richiedere una valutazione preliminare gratuita del proprio caso clinico, oppure prenotare direttamente la prima visita direttamente online, attraverso questo link.

Puoi trovare l’elenco dei medici operanti in Sicilia e affiliati a CLINN in questa pagina.

Come detrarre i costi della cannabis dalle tasse

I farmaci a base di cannabinoidi sono a tutti gli effetti equiparati agli altri medicinali. Questo significa che il costo sostenuto per acquistarli in farmacia può essere portato in detrazione dalle tasse, proprio come qualunque altro farmaco o spesa sanitaria.

È importante sottolineare che la detraibilità è concessa solo in presenza di documentazione fiscale adeguata. Quando si acquista la preparazione o l’estratto di cannabis in farmacia, bisogna richiedere il cosiddetto scontrino “parlante”, ossia quello che indica chiaramente la natura di farmaco o medicinale, la quantità acquistata, il prezzo, e soprattutto il codice fiscale del paziente che intende detrarre la spesa. Solo con questi elementi lo scontrino è valido ai fini fiscali. Nella pratica, basterà presentare la tessera sanitaria al farmacista al momento dell’acquisto e lo scontrino riporterà automaticamente questi dati, soddisfacendo i requisiti richiesti.

Non serve allegare la ricetta medica cartacea alla dichiarazione dei redditi: ai fini della detrazione è sufficiente conservare lo scontrino parlante rilasciato dalla farmacia. Basterà poi consegnarlo al proprio CAF, commercialista o inserirlo nei documenti della dichiarazione 730, esattamente come si fa per tutte le altre spese sanitarie. Nel modello 730 la spesa andrà indicata nell’elenco delle spese mediche detraibili, senza bisogno di specifiche ulteriori.

Come funziona la detrazione nel modello 730

Le spese sostenute per la cannabis terapeutica possono ridurre il carico fiscale grazie alla detrazione IRPEF del 19%, riconosciuta oltre una piccola franchigia prevista per legge. È fondamentale conservare gli scontrini fiscali parlanti per poter usufruire di questo risparmio sulle tasse.

Dal punto di vista fiscale, la detrazione delle spese sanitarie funziona così: nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) si possono inserire tutte le spese mediche sostenute nel corso dell’anno a condizione che superino complessivamente la franchigia di 129,11 € annui. La franchigia è una quota minima non rimborsabile: in pratica i primi 129,11 € di spese mediche annuali non producono benefici fiscali, ma la parte eccedente sì. Su ciò che si spende oltre tale cifra, spetta infatti una detrazione dall’IRPEF pari al 19%.

Facciamo un esempio semplice: se nell’anno si sono spesi 500 € in totale di farmaci e visite, la parte detraibile sarà 370,89 €, ossia 500 € – 129,11 € della franchigia. Su questa somma si potrà recuperare il 19%, ovvero circa 70 € di tasse in meno da pagare. La detrazione non è un rimborso diretto dell’intera spesa, ma rappresenta comunque un risparmio: riduce l’imposta dovuta e quindi consente di recuperare quasi un quinto di quanto speso.

Dal punto di vista pratico, come inserire queste spese nel 730? Chi compila il 730 precompilato non dovrà preoccuparsi di nulla, perché troverà già elencate le proprie spese farmaceutiche: le farmacie, infatti, comunicano al Sistema Tessera Sanitaria gli importi legati al codice fiscale di ciascun assistito. È buona norma comunque conservare gli scontrini e verificarne la presenza. Nel quadro E del modello 730 (Sezione relativa alle spese sanitarie), l’ammontare dei costi per farmaci verrà indicato insieme a tutte le altre spese detraibili. Non occorre distinguere la tipologia di farmaco acquistato: la cannabis medica figura semplicemente tra i “farmaci” detraibili al 19%, al pari di un antibiotico o di un antidolorifico, purché appunto documentata da scontrino parlante.

Differenze regionali e cannabis a carico del SSR

Fin qui abbiamo parlato del caso in cui il paziente paga di tasca propria la cannabis terapeutica. Bisogna però ricordare che non sempre è così: in Italia la distribuzione della cannabis medica può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) in determinate situazioni. La sanità presenta profonde differenze da una regione all’altra riguardo alla rimborsabilità della cannabis terapeutica.

In alcune Regioni sono state emanate leggi e delibere che prevedono la fornitura gratuita (o con il solo pagamento di un ticket) dei farmaci a base di cannabinoidi per specifiche patologie e condizioni cliniche. In altre zone, invece, tali normative sono più restrittive o ancora in fase di attuazione, costringendo di fatto i pazienti a rivolgersi al settore privato e sostenere direttamente la spesa (da detrarre poi in dichiarazione, come visto sopra).

Di seguito elenchiamo le principali condizioni cliniche per le quali un decreto ministeriale (DM 9 novembre 2015) ha riconosciuto l’uso terapeutico della cannabis e che molte Regioni hanno adottato come criteri per la rimborsabilità tramite SSR:

  • Sclerosi Multipla, per alleviare spasticità e dolore resistenti ad altre terapie;
  • Dolore cronico o dolore oncologico, specialmente se di tipo neuropatico e refrattario ai comuni antidolorifici;
  • Nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV/AIDS, quando non rispondono ai trattamenti tradizionali;
  • Inappetenza e perdita di peso (cachessia, anoressia) in pazienti oncologici o affetti da AIDS, o anoressia nervosa, non migliorabili con terapie standard;
  • Glaucoma resistente alle terapie convenzionali (per l’effetto ipotensivo oculare dei cannabinoidi);
  • Sindrome di Tourette non controllabile con trattamenti standard.

Queste indicazioni terapeutiche sono quelle principali condivise a livello nazionale, ma ogni Regione mantiene una certa autonomia decisionale: alcune riconoscono tutte le patologie sopra elencate per l’erogazione a carico del SSR, altre ne includono solo alcune, e qualcuna aggiunge ulteriori condizioni sulla base di evidenze scientifiche emergenti.

Se il paziente riesce ad ottenere la cannabis tramite il SSR, ciò comporta un vantaggio immediato: il farmaco viene fornito gratuitamente o dietro pagamento di un ticket minimo, abbattendo il costo diretto. In tal caso, ovviamente, non vi sarà (o sarà molto ridotto) alcun importo da detrarre nelle tasse, perché la spesa a carico del cittadino è nulla o simbolica. Al contrario, per tutti i pazienti fuori dai criteri di rimborsabilità regionale o residenti in regioni dove ancora non esistono percorsi di erogazione gratuita, la detrazione fiscale rappresenta un importante strumento di risparmio. Recuperare il 19% della spesa può non sembrare molto, ma su terapie prolungate e costose (che possono ammontare a centinaia di euro al mese) può alleviare in parte l’onere economico del trattamento.

Assicurazioni sanitarie e cannabis terapeutica

In questi ultimi anni l’uso della cannabis a scopo terapeutico è diventato un trattamento sempre più discusso e diffuso anche in Italia, grazie anche alle attività divulgative di CLINN e a un crescente numero di medici che la prescrivono per trattare un grande ventaglio di patologie e condizioni resistenti ai trattamenti convenzionali.

Accanto a questa crescita, emerge una questione delicata che riguarda molti pazienti: la copertura assicurativa sanitaria. In Italia — come nella maggior parte dei Paesi europei — le assicurazioni sanitarie private non coprono i costi della cannabis terapeutica, ma è il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a garantire la rimborsabilità solo in casi limitati e ben circoscritti.

Perché le assicurazioni non la coprono

Il motivo principale risiede nella mancanza di un riconoscimento uniforme e standardizzato della cannabis come trattamento farmacologico convenzionale. Sebbene in Italia la cannabis terapeutica sia legale e possa essere prescritta dai medici, viene ancora considerata una terapia non convenzionale, soprattutto perché – nel recente passato – era possibile averla solo come preparazione galenica. In questi ultimi anni, però, abbiamo visto come le cose siano rapidamente cambiate e i cannabinoidi sono ora disponibili come farmaci standardizzati altamente sicuri e controllati.

Tuttavia, le compagnie assicurative non la includono ancora tra le prestazioni sanitarie rimborsabili, analogamente a quanto accade con altri trattamenti sperimentali o complementari.

I rimborsi regionali

Esistono tuttavia alcune eccezioni. Il Sistema Sanitario Nazionale prevede delle rigide regole riguardo a prescrizione e rimborsabilità, che le varie Regioni, con proprie delibere, hanno ulteriormente regolamentato. In linea di massima, la fornitura gratuita o rimborsabile di cannabis terapeutica avviene per specifiche patologie, come ad esempio:

  • Dolore cronico e neuropatico
  • Spasticità da sclerosi multipla
  • Nausea e vomito da chemioterapia
  • Glaucoma resistente alle terapie convenzionali

In questi casi, il costo viene sostenuto dal SSR, in un regime di erogazione pubblica controllata. Il problema principale è che le regole variano da regione a regione. Ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra sezione “Legislazione”, dove trovi i dettagli di prescrizione e rimborsabilità regione per regione.

Uno scenario destinato a cambiare

La mancata copertura assicurativa rappresenta oggi una delle barriere all’accesso alla cannabis terapeutica in Italia. Tuttavia, man mano che il suo uso diventa più accettato e supportato da evidenze scientifiche, è plausibile che in futuro le compagnie assicurative rivedano le proprie politiche, introducendo piani integrativi o forme di rimborso parziale per i pazienti che ne hanno necessità.

Nel frattempo, la consapevolezza e l’informazione restano strumenti fondamentali per orientarsi tra normative complesse, percorsi burocratici e costi da sostenere. Comprendere lo scenario attuale è il primo passo per contribuire a cambiarlo.

CBD in Italia nel 2025: cosa cambia con il Decreto Sicurezza?

Negli ultimi anni in Italia si era diffuso il mercato della cosiddetta cannabis light, ossia infiorescenze di canapa con tenore di THC entro i limiti di legge (0,2-0,5%). Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza 2025, la normativa sul CBD e sui prodotti derivati dalla canapa è cambiata drasticamente, introducendo una stretta severa sull’intera filiera della canapa industriale. In particolare, ha reso illegali molti prodotti a base di CBD ricavati dalle infiorescenze, equiparandoli di fatto alle sostanze stupefacenti.

Cosa diventa illegale

Le Infiorescenze di canapa sono ora equiparate agli stupefacenti​. Di conseguenza, produzione, distribuzione, vendita, possesso e consumo di infiorescenze di canapa al di fuori dell’ambito autorizzato sono vietati e sanzionati​. Il decreto modifica sostanzialmente la Legge 242/2016 – nata inizialmente per promuovere la filiera della canapa industriale – e chiude il mercato della “cannabis light”, senza prevedere finestre transitorie: coltivatori e negozianti si sono trovati dall’oggi al domani con merce che diventa illegale, sia da detenere che da vendere​.

Il divieto si estende a qualsiasi prodotto derivato dalle infiorescenze. Il testo del provvedimento proibisce espressamente “prodotti costituiti da infiorescenze di canapa… compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati”​. Ciò significa che anche un olio di CBD ottenuto dai fiori di cannabis diventa illegale, indipendentemente dal contenuto di THC o dalla finalità d’uso. Anche altri estratti full spectrum ricavati dalla infiorescenza (ad esempio resine, paste o cristalli di CBD), se estratti dai fiori sono vietati al pari della materia prima da cui provengono. Il risultato pratico è che fuori dall’ambito medico, il CBD estratto dalle infiorescenze non è più commerciabile.

Cosa rimane legale

Non tutto diventa off-limits. Il decreto infatti colpisce specificamente i derivati dai fiori, ma lascia qualche spazio per altre forme di CBD. In particolare, rimane escluso dal divieto il CBD ottenuto da altre parti della pianta, come foglie e fusti, oppure quello sintetico. Ciò implica che le aziende possono produrre oli o cosmetici contenenti CBD utilizzando foglie, gambi o parti della pianta diverse dalle infiorescenze, in accordo con quanto permesso dalla filiera agroindustriale.

Nulla cambia per l’uso medico

Il nuovo decreto non modifica la normativa sulla cannabis terapeutica, che è stata espressamente esclusa dalle nuove limitazioni​. Dunque, il CBD di grado farmaceutico ottenuto da infiorescenze rimane disponibile per scopi medici e chi lo utilizza potrà continuare a farlo legalmente, sempre attraverso la prescrizione medica. Questo in realtà è sempre stato così, ma in passato molte persone acquistavano prodotti al CBD dai cannabis shop oppure online per auto-medicazione, mentre adesso la strada consigliata (e legale) è quella di rivolgersi a un medico.

Olio di CBD: confronto tra farmacia e prodotti online

Oltre alla questione della legalità, un altro aspetto interessante da considerare riguarda il costo e la convenienza dei prodotti al CBD disponibili in farmacia rispetto a quelli che erano venduti liberamente online o nei negozi prima del decreto. Si potrebbe pensare che ottenere un olio di CBD tramite prescrizione e preparazione galenica sia più costoso, ma nella quasi totalità dei casi è vero il contrario. I prodotti farmaceutici a base di CBD, oltre a garantire qualità, hanno prezzi competitivi se confrontati con gli oli di CBD di pari concentrazione venduti sul web.

Abbiamo effettuato una ricerca per confrontare i prezzi indicativi medi per una boccetta da 10 ml di olio di CBD nelle diverse concentrazioni acquistata in farmacia (preparazione galenica su ricetta) rispetto al prezzo medio riscontrabile online per prodotti analoghi. Il risultato è che il canale farmaceutico risulta mediamente più economico di circa il 20%.

Ciò è dovuto al fatto che in farmacia si paga principalmente il principio attivo e il lavoro del farmacista, mentre molti prodotti commerciali includono forti ricarichi per marketing, packaging e guadagno dell’azienda. Oltre al prezzo, va ribadito che i prodotti da farmacia offrono proprietà terapeutiche che molti oli acquistabili online non possono garantire.

C’è poi un ulteriore vantaggio: parlando col medico e il farmacista, il consumatore viene guidato sul corretto utilizzo del CBD (dosaggio, modalità di assunzione, durata della terapia) in base alle proprie esigenze di salute. Questo approccio medicalizzato garantisce un uso più sicuro ed efficace rispetto al fai da te e all’automedicazione. Infine, trattandosi di un farmaco a tutti gli effetti, è possibile detrarre il costo come per qualsiasi altro medicinale, ottenendo così anche un beneficio economico.

Intraprendere un percorso terapeutico è molto più semplice e veloce di qualche anno fa e si può iniziare anche online, chiedendo una consulenza medica preliminare gratuita. Per approfondire, segui questo link o scrivici per ulteriori informazioni.

Ecco qual è l’unica cannabis legale in Italia

Probabilmente avrete sentito spesso parlare di marijuana legale o di cannabis legale. Il più delle volte, però, questi termini vengono usati impropriamente, aggiungendo ulteriore confusione nella testa di chi vuole davvero prendersi cura di sé, grazie ai benefici terapeutici della cannabis. Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza sull’argomento con questo approfondimento.

La causa della confusione

Partiamo dal presupposto che questa connotazione di legalità è molto ambigua ed è nata a seguito dell’approvazione della Legge 242/16, che ha semplificato la coltivazione della canapa industriale con un contenuto di THC inferiore allo 0,2%, consentendo tolleranze fino allo 0,6% per cause naturali.

Si trattava di una normativa che mirava a sostenere settori come l’agricoltura e l’industria tessile. Tuttavia, la mancanza di chiarezza sull’uso delle infiorescenze ha portato alla nascita di un mercato non regolamentato per la cosiddetta “cannabis light“. Di conseguenza, in tanti hanno iniziato a vendere infiorescenze di canapa – anche online – sfruttando un vuoto normativo che ne permetteva l’acquisto legale, causando infiniti dibattiti politici sul tema che non hanno ancora risolto la questione.

Attenzione, quindi: nonostante il nome accattivante, la cannabis light non può e non deve essere considerata un prodotto terapeutico.

La cosiddetta marijuana legale non possiede proprietà terapeutiche clinicamente rilevanti. Nonostante possa contenere alti livelli di CBD (cannabidiolo), molecola nota per le sue proprietà rilassanti ed antinfiammatorie, non può garantire nessun reale beneficio terapeutico, poiché non viene dosata né certificata per specifiche esigenze mediche.

L’unica cannabis legale è quella con la prescrizione medica

È inutile girarci attorno: l’unica cannabis legale in Italia è quella che si può acquistare – previa prescrizione medica – direttamente in farmacia. Ed è quella che per convenzione viene chiamata cannabis terapeutica, per differenziarla proprio dalle altre forme nate per meri scopi commerciali.

In Italia, la cannabis è regolata da normative rigorose, chiaramente definite dal Decreto Ministeriale del 9 novembre 2015. La cannabis prescritta dai medici è specificamente formulata per agire efficacemente su patologie anche molto gravi: dal dolore cronico alla spasticità associata alla sclerosi multipla, dalla nausea e vomito indotti da trattamenti chemioterapici fino all’epilessia farmaco-resistente.

Al tempo stesso, viene utilizzata anche per condizioni meno gravi ma comunque importanti per la qualità di vita dei pazienti, quali insonnia o ansia, sempre più diffuse. Il rapporto tra i principi attivi da utilizzare – THC e CBD, giusto per citare i più noti – viene deciso dal medico in base alla specifica patologia o necessità terapeutica.

Tisane e infiorescenze vendute nei cannabis shop oppure online non hanno alcuna rilevanza terapeutica.

Come farsi prescrivere la cannabis

Se desideri usufruire legalmente e in modo sicuro dei benefici della cannabis terapeutica, l’unica strada è affidarti ad esperti qualificati. Puoi richiedere la possibilità di accedere al trattamento direttamente online, in pochi e semplici passaggi: richiedi qui la valutazione preliminare gratuita.

 

Riferimento bibliografico: Antonelli, M., Donelli, D., & Firenzuoli, F. (2026). Cannabis terapeutica: tra potenzialità cliniche, limiti delle evidenze disponibili e criticità applicative in Italia. Recenti Progressi in Medicina, 117(6), 261-265.

Cannabis e Patente: la guida completa

Negli ultimi anni, il dibattito sulla cannabis terapeutica ha portato a importanti riflessioni tra pazienti, medici e istituzioni. La sua legalizzazione in Italia a fini medici, avvenuta nel 2006, ha aperto nuove prospettive per chi convive con patologie croniche o disturbi neurologici. Tuttavia, al di là dei benefici clinici, una delle questioni più discusse riguarda la compatibilità tra l’assunzione di cannabis e la guida di veicoli. La riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto nuovi scenari normativi, con conseguenze dirette per i pazienti in trattamento.

Ma cosa dice la legge? Quali sono i rischi per chi assume cannabis su prescrizione medica e si mette al volante? E soprattutto, quali strumenti di tutela esistono per chi viene fermato a un controllo stradale? Questo articolo vuole rispondere in modo chiaro e concreto a queste domande, offrendo un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono guidare informati e senza incertezze.

Cosa dice la legge?

Il punto cruciale è che la legge punisce la guida dopo l’assunzione di qualsiasi sostanza stupefacente, senza fare distinzione tra uso ricreativo e terapeutico. Questo significa che, indipendentemente dallo stato di alterazione del conducente, un test tossicologico positivo può portare a sanzioni amministrative e penali, tra cui la sospensione della patente, una multa salata e, nei casi più gravi, il sequestro del veicolo.

E qui sorge un paradosso: chi assume cannabinoidi su prescrizione medica potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di essere sanzionato, pur avendo seguito le indicazioni del proprio medico. Di recente, il Ministero dei Trasporti ha annunciato l’apertura di un tavolo tecnico per affrontare la questione, coinvolgendo anche il Ministero della Salute. Secondo il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini saranno le forze dell’ordine a valutare caso per caso, il che comunque non rappresenta una garanzia di tutela per chi segue regolarmente una terapia medica.

Come comportarsi?

Data l’incertezza normativa per i pazienti in trattamento con cannabis terapeutica, è fondamentale adottare alcune precauzioni per evitare problemi legali durante la guida.

  • Portare sempre con sé la documentazione: avere a disposizione la prescrizione medica, la ricevuta d’acquisto e, se possibile, una dichiarazione del medico curante può essere utile in caso di controllo.
  • Evitare di mettersi alla guida subito dopo l’assunzione: anche se non ci sono indicazioni precise sui tempi di attesa, è prudente attendere almeno 6-8 ore prima di guidare nei primi periodi di trattamento.
  • Essere collaborativi con le forze dell’ordine: in caso di controllo, dichiarare subito la propria condizione di paziente in trattamento con cannabis terapeutica ed esibire la documentazione necessaria.
  • Verificare il verbale di contestazione: se si dovesse ricevere una sanzione, sarebbe importante controllare che le informazioni riportate siano corrette e chiedere eventuali rettifiche prima di firmare.

Il dettaglio di queste linee guida è contenuto all’interno del nostro vademecum “Norme e Procedure Operative per la tutela dei pazienti”, una guida per il trattamento sicuro e consapevole che viene consegnato a tutti i pazienti in terapia con CLINN.

Il servizio di Tutela Legale

Per tutelare i pazienti in trattamento con cannabis terapeutica da eventuali sanzioni ingiustificate, CLINN ha istituito un servizio di assistenza legale gratuita, in collaborazione con gli studi legali Bulleri e Zaina. L’obiettivo di questa iniziativa è garantire un supporto efficace e mirato ai pazienti che, nonostante l’uso medico della cannabis, si trovano a dover affrontare problematiche legali legate alla guida.

Il servizio è riservato ai pazienti in trattamento con cannabis terapeutica che necessitano di assistenza in caso di contestazioni legali legate alla guida. Per poter usufruire di questo servizio, i pazienti devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

  • Possedere una prescrizione medica valida, rilasciata da un medico del network di CLINN.
  • Essere in trattamento per patologie riconosciute dall’attuale legislazione sulla cannabis terapeutica.
  • Disporre della documentazione necessaria, tra cui ricevuta d’acquisto del farmaco, certificazione medica e, se richiesto, il piano terapeutico.
  • Non aver commesso violazioni del Codice della Strada che vadano oltre la semplice presenza di THC nel sangue, come guida pericolosa o incidenti causati da imprudenza.
  • Aver rispettato le indicazioni mediche riguardanti tempi di assunzione e compatibilità con la guida.

I dettagli del servizio di tutela legale sono disponibili a questo link.

Come si accede alla cannabis medica in Italia

Una delle domande che ci viene posta più spesso è come farsi prescrivere la cannabis terapeutica in Italia. In questo articolo vogliamo affrontare, in parole povere, qual è l’iter che occorre seguire.

Il primo passo per ottenere la cannabis terapeutica è consultare un medico che valuterà le condizioni cliniche del paziente e deciderà se la cannabis medica può essere un’opzione terapeutica valida.

In linea generale, la prescrizione della cannabis terapeutica può essere effettuata da tutti i medici iscritti all’Ordine, nel rispetto delle indicazioni e della normativa vigente. Come è comprensibile, l’approccio a questa terapia può variare tra i professionisti, anche in relazione alla formazione specifica, all’esperienza clinica e alla valutazione individuale del rapporto tra benefici attesi e possibili rischi.

Per questo, comunque, l’ideale è rivolgersi a un medico esperto in terapie con cannabinoidi, che abbia dunque anche esperienza con la prescrizione e la gestione del piano terapeutico.

Quando può essere prescritta

Stando alle linee guida del Ministero della Salute, la prescrizione della cannabis può avvenire se si presentano queste circostanze:

  • come analgesico per le patologie che provocano spasticità e dolore, come la sclerosi multipla, nel caso in cui le terapie convenzionali non si siano rivelate efficaci;
  • come analgesico contro il dolore cronico, soprattutto se neuropatico, “in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace”;
  • come rimedio agli effetti della nausea e del vomito causati da chemioterapia, radioterapie e terapie per HIV, che non possono essere trattate con metodi tradizionali;
  • per stimolare l’appetito nell’anoressia, nei pazienti oncologici o affetti da AIDS, quando l’effetto stimolante non può essere ottenuto con trattamenti standard;
  • per stimolare l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle altre terapie;
  • per ridurre movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Oltre alle indicazioni riportate nel D.M. del 2015, in Italia la Cannabis Medica è sempre prescrivibile a pagamento (su ricetta bianca) per qualunque patologia su cui esista documentazione scientifica accreditata, quando le terapie convenzionali non hanno dati i risultati attesi o generato farmacoresistenza, in conformità alla Legge Di Bella n. 94/98.

Come avviene la prescrizione

Come anticipato, la prima fase è un consulto medico per verificare l’idoneità del paziente al percorso di cura con la cannabis. In questa occasione, lo specialista valuta lo stato di salute generale della persona attraverso la documentazione sanitaria, ossia referti di visite ed accertamenti effettuati in precedenza.

In alcuni casi, quando è il medico di famiglia ad indirizzare verso le cure con cannabis, questo passaggio può essere integrato con il certificato anamnestico, ossia una relazione che consente allo specialista di avere immediatamente una panoramica sullo stato di salute del paziente su patologie, cure farmacologiche in corso o pregresse e quant’altro possa tornare utile.

Dopo lo screening anamnestico e la valutazione clinica, viene elaborata una proposta terapeutica personalizzata e in quel momento il medico rilascia la prescrizione medica.

Dove acquistare la cannabis terapeutica

La cannabis a uso terapeutico si acquista esclusivamente in farmacia, sempre e solo con prescrizione medica.

È importante fare una distinzione chiara: l’abbondanza di negozi che vendono prodotti etichettati come “cannabis legale” non devono essere confusi con i medicinali a base di cannabis. Questi negozi offrono prodotti arricchiti con CBD e una quantità di THC limitata per legge allo 0,2%, i quali possono essere acquistati senza necessità di prescrizione medica. Si tratta di preparazioni come oli o tisane, destinate a promuovere un senso di calma e relax piuttosto che a fornire benefici terapeutici specifici.

Per saperne di più, è possibile prenotare un consulto con uno dei nostri specialisti.

 

Riferimento bibliografico: Antonelli, M., Donelli, D., & Firenzuoli, F. (2026). Cannabis terapeutica: tra potenzialità cliniche, limiti delle evidenze disponibili e criticità applicative in Italia. Recenti Progressi in Medicina, 117(6), 261-265.

Cannabis nelle Marche, approvata mozione regionale

Come già ampiamente documentato all’interno del nostro portale, grazie alla Legge Regionale del 26 agosto del 2017, nelle Marche è regolamentata l’erogazione della cannabis a uso terapeutico e la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Tuttavia, sono stati tanti i cittadini marchigiani che hanno segnalato enormi difficoltà di accesso al farmaco, evidenziando ardue trafile burocratiche, medici contrari alla prescrizione e difficoltà di approvvigionamento nelle farmacie. Una situazione alla quale la Regione sta tentando di invertire la tendenza, proprio grazie alla mozione per la corretta applicazione della succitata legge regionale, approvata all’unanimità lo scorso 20 dicembre 2022.

Un passo avanti

La mozione mira al miglioramento delle procedure di distribuzione del farmaco e del monitoraggio periodico previsto dalla legge. Inoltre, la Regione Marche si impegna nell’avvio di un progetto pilota per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis, grazie anche alla collaborazione delle Università e di associazioni di pazienti locali.

L’importanza della divulgazione

Nelle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera regionale Marta Ruggeri, promotrice della mozione, viene messo ben in evidenza un problema culturale legato all’insufficiente aggiornamento da parte dei medici: “Continuiamo a ricevere segnalazioni di disservizi e in particolare riguardo a medici che sarebbero contrari alla prescrizione di farmaci a base di cannabinoidi.”

Un grande ostacolo spesso riscontrabile in tutte le regioni d’Italia. Consapevole del problema, Clinn ha avviato un progetto di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) dedicato proprio ai professionisti sanitari che desiderano approfondire i temi della cannabis a uso terapeutico. L’elenco dettagliato dei corsi è disponibile a questo link.

Cannabis terapeutica in Abruzzo

Con la legge n. 4 del 4 gennaio 2014, la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati a base di cannabis per finalità terapeutiche, riconoscendo la possibilità di accedere ai trattamenti con cannabis medica. Nel 2020, poi, è stata attuata la Deliberazione n.810 della Giunta Regionale, risalente al dicembre 2019, che definisce l’erogazione, la prescrizione e la rimborsabilità della sostanza.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Abruzzo

In generale, come stabilito dal Decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015, possono accedere alla cannabis terapeutica le persone che soffrono di determinati sintomi legati ad alcune patologie. In particolare, il Decreto approva l’uso della sostanza per trattare spasticità e dolore causati dalla Sclerosi Multipla, dolore cronico, perdita dell’appetito in pazienti affetti da anoressia e cachessia, o sottoposti a trattamenti antitumorali.

Inoltre, la cannabis può essere utilizzata anche per ridurre i movimenti involontari provocati dalla sindrome di Gilles de La Tourette, per trattare la nausea e il vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV e contro il glaucoma. Non solo. Il Ministero, infatti, ha stabilito che l’accesso ai farmaci cannabinoidi può avvenire anche per tutte le patologie per le quali esista una letteratura scientifica che attesti l’efficacia del trattamento a base di cannabis. L’uso medico della sostanza, però, non viene considerato una “terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati”.

Per quali patologie è rimborsabile

Con la Deliberazione del dicembre 2019, la Giunta regionale ha stabilito che “la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis, come trattamento adiuvante” è garantita ai pazienti residenti nella Regione Abruzzo ed esclusivamente per le seguenti indicazioni:

  • Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con Sclerosi Multipla;
  • Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con lesioni del midollo spinale;
  • Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno);
  • Contro nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per l’HIV;
  • Come effetto stimolante dell’appetito in pazienti con anoressia, cachessia o pazienti oncologici;
  • Con effetto ipotensivo nel glaucoma;
  • Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de La Tourette.

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica

Per condizioni diverse da quelle previste dalla Deliberazione della giunta regionale, le prescrizioni prevedono oneri economici totalmente a carico del paziente. In questo caso, a prescrivere la cannabis terapeutica può essere qualsiasi medico iscritto all’ordine. La prescrizione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), invece, può essere effettuata “esclusivamente da specialisti operanti presso le Unità Operative AA.SS.LL. della Regione Abruzzo autorizzate alla prescrizione”, come indicate nella tabella seguente:

Indicazioni terapeutiche

Centri autorizzati alla prescrizione

Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con Sclerosi Multipla

Centri per la Sclerosi Multipla, UU.OO Terapia del Dolore

Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con lesioni del midollo spinale con punteggio NRS>5

UU.OO Neurologia e UU.OO Terapia del Dolore

Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno)

UU.OO Neurologia, UU.OO Reumatologia, UU.OO Terapia del Dolore, UU.OO Cure Palliative

Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e nel vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV

UU.OO Oncologia, UU.OO Malattie Infettive

Effetto stimolante dell’appetito in pazienti con anoressia, cachessia o pazienti oncologici

UU.OO Oncologia, UU.OO Malattie Infettive, UU.OO Cure Palliative

Effetto Ipotensivo nel glaucoma

UU.OO Oculistica

Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de a Tourette

UU.OO Neurologia

Lo specialista, dopo aver informato il paziente e ottenuto il suo consenso, ha il compito di redigere un Piano Terapeutico, della validità massima di tre mesi, e prescrivere la terapia su ricetta SSR per un fabbisogno di massimo 30 giorni. Le prescrizioni successive alla prima possono essere rilasciate, oltre che da parte del medico specialista, anche dal medico di Medicina Generale (MMG), sulla base del Piano Terapeutico. Anche i medici del network Clinn, specialisti nel trattamento con cannabis terapeutica, possono prescrivere medicinali e preparazioni magistrali della sostanza.

Come avviene la somministrazione

Per facilitare l’accesso alla cannabis terapeutica, la Regione Abruzzo ha stabilito che “l’allestimento e la fornitura dei preparati galenici magistrali a base di cannabis per le indicazioni rimborsabili possa essere effettuata, oltre che dalle Aziende Sanitarie in distribuzione diretta, anche da parte delle farmacie aperte al pubblico”. In Abruzzo, come in altre Regioni italiane, il trattamento a base di cannabis terapeutica può essere somministrato:

  • In abito ospedaliero (o strutture assimilabili)
  • In ambito domiciliare

Nel primo caso, la terapia viene effettuata in regime di ricovero e sarà la farmacia ospedaliera a fornire la cannabis terapeutica, secondo le indicazioni contenute nel Piano Terapeutico e nella ricetta medica. La terapia in ambito domiciliare, invece, può essere a carico del SSR o del paziente. Per la terapia domiciliare con oneri a carico del SSR, il paziente “munito di prescrizione medica su ricetta SSR e di Piano Terapeutico” può decidere di rivolgersi alla farmacia ospedaliera della ASL di residenza, o a una farmacia convenzionata. Nel caso in cui la terapia non sia rimborsabile, il paziente (che in questo caso sarà munito di ricetta su carta bianca) potrà approvvigionarsi direttamente da una farmacia convenzionata.

Quali sono le forme farmaceutiche rimborsabili?

In Abruzzo, le forme farmaceutiche rimborsabili comprendono cartine, capsule e oli, che prevedono l’assunzione per via orale o inalatoria. Infatti, la Giunta ha stabilito che per ogni paziente potranno essere allestiti preparati destinati all’assunzione per via orale, come decotti o capsule ingeribili, o inalatoria, con vaporizzazione della sostanza. La Deliberazione ha stabilito che le forme rimborsabili sono:

  • Cartine, con l’assunzione per via orale tramite decotto o per via inalatoria tramite vaporizzazione;
  • Capsule, sia quelle contenenti polvere, che infiorescenze;
  • Olio, assunto per via orale.

Le modalità di assunzione vengono stabilite dal medico prescrittore, che indica anche la varietà adeguata al percorso terapeutico del paziente. Attualmente, le varietà disponibili comprendono quelle prodotte in Italia dallo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, Cannabis FM1 e Cannabis FM2, e quelle importate, come Bedrocan, Bediol e Bedrolite.

La Cannabis medica in Campania

La Regione Campania riconosce ai suoi cittadini il diritto di accedere ai medicinali e alle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi. A regolare le modalità di erogazione, assunzione e prescrizione è la legge regionale 8 agosto 2016, n. 27. La Giunta Regionale ha successivamente dato esecuzione alla legge con una deliberazione del luglio 2017 e con due decreti attuativi, prevedendo le modalità di accesso e rimborsabilità della cannabis terapeutica.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Campania

In Campania, qualsiasi cittadino resistente nella Regione può accedere alla cannabis terapeutica per il trattamento di patologie per le quali la letteratura scientifica ne abbia supportato l’utilizzo. Tra queste, il trattamento della spasticità causata dalla sclerosi multipla, l’analgesia nel dolore cronico, il miglioramento della nausea e del vomito causati dalle terapie antitumorali e da quelle anti-Hiv, e il trattamento dei sintomi della sindrome di Gilles de la Tourette. Inoltre, come nel resto d’Italia, in Campania la cannabis terapeutica non può essere utilizzata come prima e unica terapia, ma come trattamento aggiuntivo o sostitutivo, quando i farmaci tradizionali non abbiano avuto l’effetto sperato.

Chi può prescriverla

In generale, qualsiasi medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis terapeutica a pagamento, nei casi in cui la sostanza può essere utilizzata, secondo quanto previsto dalle norme. Secondo la legge regionale del 2016, i medicinali a base di cannabis terapeutica possono essere prescritti “dal medico specialista del SSR, dal medico di medicina generale (MMG) e dal pediatra di libera scelta (PLS)”.

La prescrizione deve essere effettuata sulla base di un piano terapeutico che può essere redatto solamente dallo specialista del Sistema Sanitario Regionale, basandosi su un apposito modello. In realtà, precisa il secondo comma dell’articolo 3, “il piano terapeutico può essere redatto anche dal MMG e dal PLS, fatti salvi i principi della autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica”. Una volta redatto il piano terapeutico, il medico deve farsi compilare dal paziente il modulo per il consenso informato, dopodiché può procedere alla prescrizione del medicinale e compilare la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con cannabis da inviare alla Regione. Anche i medici del Network Clinn, specialisti esperti nei trattamenti a base di cannabis terapeutica, possono prescrivere la sostanza.

Per quali patologie è rimborsabile

Secondo il Decreto dirigenziale n. 123 del maggio 2019, la cannabis terapeutica è a carico del Servizio Sanitario Regionale, quando viene usata per i seguenti scopi:

  • Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore, come la sclerosi multipla;
  • Analgesia nel dolore cronico;
  • Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV;
  • Effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
  • Effetto ipotensivo nel glaucoma;
  • Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Come avviene la somministrazione

La legge regionale prevede che la somministrazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche possa avvenire in due modi.

  • In regime di ricovero in strutture pubbliche o in strutture private ad esse assimilabili accreditate, dotate del servizio di farmacia e del farmacista;
  • In ambito domiciliare.

Nel primo caso, il trattamento dei pazienti avviene sia nell’ambito del ricovero, che in regime di day hospital e ambulatoriale. Inoltre, per garantire la continuità della cura, al momento delle dimissioni del paziente, le strutture devono indicare le farmacie convenzionate che allestiscono preparati galenico magistrali e che dispensano medicinali cannabinoidi, su presentazione della ricetta del SSR. Nel caso il trattamento avvenga in ambito domiciliare, invece, la fornitura del farmaco e le preparazioni galeniche magistrali vengono garantite “dalle farmacie pubbliche e private convenzionate, su presentazione della ricetta del SSR, redatta dal MMG o dal PLS, previa presentazione del piano terapeutico”.

Varietà e forme farmaceutiche

In Campania sono rimborsabili tutte le varietà del mercato italiano. Sono disponibili infiorescenze con elevato contenuto di THC, come il Bedrocan, quelle con medio contenuto di THC, come Bedica, Bedrobinol e la cannabis FM1, quelle con contenuto di THC e CBD simile, come Bediol e la cannabis FM2, e le infiorescenze con elevato contenuto di CBD, come Bedrolite. Le forme farmaceutiche possibili sono tre:

  • Cartine, con l’assunzione sia per via orale (decotto), che per via inalatoria (previa vaporizzazione);
  • Buste filtro, con assunzione per via orale sotto forma di decotto;
  • Estratto in solventi (olio).

La prescrizione

Il medico, dopo aver ottenuto il consenso informato del paziente, può procedere alla prescrizione su ricetta non ripetibile. Questa deve contenere i seguenti elementi:

  • Il codice numerico o alfanumerico che identifica il paziente;
  • La data di redazione;
  • La varietà della sostanza da somministrare;
  • La forma farmaceutica;
  • La quantità e/o il numero di dosi da assumere;
  • Le modalità di somministrazione;
  • I motivi della prescrizione.

Una volta ottenuta la prescrizione, il paziente può fare riferimento alle farmacie convenzionate per l’allestimento delle preparazioni galenico magistrali o per l’acquisto di farmaci cannabinoidi.