In Sicilia la cannabis terapeutica può essere prescritta anche fuori dai casi rimborsati, ma la rimborsabilità a carico del SSR regionale è limitata a specifiche condizioni, soprattutto legate al dolore. Fuori da questi ambiti è comunque possibile ottenere una prescrizione mediante ricetta non ripetibile su carta bianca e con spese del farmaco a carico del paziente.
Qual è la legge che regola la rimborsabilità della cannabis terapeutica in Sicilia?
In Sicilia, l’accesso alle terapie con la cannabis è normato dal Decreto Assessoriale n. 18/2020 (17 gennaio 2020), adottato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, che approva il documento “Preparazioni magistrali a base di Cannabis - Linee di indirizzo di utilizzo e rimborsabilità” e definisce le regole su prescrizione, allestimento in farmacia, erogazione e rimborsabilità a carico del SSR (Sistema Sanitario Regionale).
La prescrizione delle preparazioni magistrali (galenici allestiti in farmacia) si inserisce nel quadro nazionale che comprende:
- l’Allegato tecnico del D.M. 9 novembre 2015, che descrive principi e ambiti d’uso medico e richiama appropriatezza e monitoraggio;
- l’art. 5 della Legge 8 aprile 1998, n. 94, che disciplina la prescrizione di preparazioni magistrali (consenso, motivazione, tutela della privacy con codice numerico/alfanumerico).
Cosa cambia tra “prescrivibilità” e “rimborsabilità” in Sicilia?
Prescrivibilità: la cannabis può essere prescritta dal medico quando ritenuta clinicamente appropriata, rispettando le regole della prescrizione di preparazioni magistrali.
Rimborsabilità: è la parte “a carico” del SSR regionale, che in Sicilia è limitata a specifici ambiti ed è subordinata a procedure e requisiti (tra cui Piano Terapeutico e prescrittore abilitato nel SSR).
Per cosa viene prescritta la cannabis?
Il D.M. 9 novembre 2015 riporta che gli impieghi di cannabis ad uso medico riguardano soprattutto un utilizzo di supporto sintomatico, quando i trattamenti standard non sono efficaci o non tollerati. Includono: analgesia in patologie con spasticità associata a dolore (es. sclerosi multipla, lesioni midollo spinale) refrattarie; dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) refrattario; nausea/vomito da chemioterapia/radioterapia/terapie HIV non controllati; stimolo dell’appetito in cachessia/anoressia e perdita di appetito (oncologia, AIDS, anoressia nervosa) non controllati; glaucoma resistente; sindrome di Gilles de la Tourette (movimenti involontari) non controllata con trattamenti standard.
Per quali condizioni è rimborsabile in Sicilia?
In Sicilia, gli ambiti a carico del SSR regionale sono limitati a tre indicazioni (tutte legate al dolore), sulla base della valutazione delle evidenze:
- riduzione del dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie disponibili;
- riduzione del dolore associato a spasticità refrattaria in pazienti con sclerosi multipla (con soglia NRS ≥ 5 o intolleranza alle terapie convenzionali);
- riduzione del dolore neuropatico (NRS ≥ 5) resistente o con intolleranza alle terapie convenzionali.
Quali medici possono prescrivere la cannabis?
Per la prescrizione a carico del SSR regionale la Sicilia richiede che la prescrizione sia redatta da un medico specialista dipendente di Aziende Sanitarie Pubbliche regionali, operante in ambiente ospedaliero (ricovero ordinario, day hospital o ambulatoriale) nelle seguenti UU.OO.: Anestesia Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore, Neurologia. Inoltre, la prescrizione deve basarsi su un Piano Terapeutico (PT) con durata massima semestrale.
Il medico di base può fare rinnovi in regime SSR?
Sì: nel percorso SSR siciliano, dopo la prima prescrizione, le prescrizioni successive (nell’ambito di validità del PT) possono essere rilasciate anche dal medico di medicina generale dell’assistito, rispettando i vincoli previsti (es. ricetta non ripetibile SSN cartacea riferita a massimo 30 giorni di terapia, compilazione schede informative).
Dove comprare cannabis per uso terapeutico?
La fornitura può avvenire tramite farmacie ospedaliere delle strutture pubbliche; se una farmacia ospedaliera non allestisce o non può fornire il preparato, è prevista l’acquisizione presso un’altra farmacia ospedaliera pubblica oppure (in alternativa) presso una farmacia aperta al pubblico nell’ambito di convenzioni/percorsi autorizzati dall’Azienda Sanitaria, con rilascio al paziente di una dichiarazione/autorizzazione.
Con ricetta non ripetibile su carta bianca e Scheda Raccolta Dati, il paziente può rivolgersi a una farmacia aperta al pubblico di propria scelta: la farmacia verifica la prescrizione e, se può allestire, prepara la preparazione magistrale secondo le Norme di Buona Preparazione.
Come iniziare un percorso terapeutico con CLINN se vivo in Sicilia?
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