La Puglia è stata una delle prime Regioni italiane a prevedere una legislazione in materia di cannabis terapeutica. Già nel 2010, infatti, con la Deliberazione n.308, la Giunta Regionale aveva riconosciuto le potenzialità mediche della sostanza, chiedendone l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per alcune prescrizioni e in caso il medico fosse “alle dipendenze di struttura pubblica” e il paziente “in regime di ricovero o soggetto a day hospital o percorso ambulatoriale o in regime di Assistenza domiciliare integrata”.

Passarono, però, altri quattro anni prima che il Consiglio emettesse la Legge regionale n.2 del 2014, che detta le “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Nell’articolo 6, la Legge chiama in causa la Giunta Regionale, affidandole il compito di attuare la legge, per “garantire l’omogeneità nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare”. Così, con la Deliberazione n.512 del 19 aprile 2016, la Giunta detta le disposizione per la prescrizione e l’erogazione dei cannabinoidi. Nonostante la Puglia sia stata una delle Regioni apripista in ambito di cannabis terapeutica, la situazione resta ancora molto disomogenea, con modalità che possono cambiare a seconda della provincia. Per questo, per informazioni più specifiche, è bene fare riferimento alla Ausl della propria zona.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Puglia

Come nelle altre Regioni italiane, possono accedere alla cannabis terapeutica a pagamento tutte le persone che soffrono di determinate patologie contro le quali i farmaci tradizionali non abbiano fatto effetto. Tra gli altri sintomi, la sostanza può essere utile per combattere il dolore cronico, la spasticità legata alla Sclerosi multipla e la nausea e il vomito causati dai trattamenti antitumorali e anti-HIV. Come specifica anche la legislazione regionale, la cannabis terapeutica “non deve essere considerata un farmaco di prima scelta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard quando questi non hanno prodotto nessun sollievo del dolore”.

I cannabinoidi, quindi, possono essere utilizzati solo dopo aver accertato che le terapie tradizionali non siano state utili e solo per trattare i sintomi delle patologie per le quali esista una documentazione scientifica che ne provi l’efficacia. Il medico di medicina generale può “prescrivere farmaci cannabinoidi per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione, diversa da quella autorizzata, purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale”.

Per quali patologie è rimborsabile

Come spiega la Deliberazione del 2016, in Puglia la cannabis terapeutica è rimborsabile nei seguenti casi:

  1. In patologie che implicano spasticità associata a dolore, come la Sclerosi multipla;
  2. Nel dolorecronico;
  3. Contro nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapia per Hiv;
  4. Per stimolare l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici, affetti da Aids, e nell’anoressia nervosa;
  5. Con effetto ipotensivo nel glaucoma;
  6. Per ridurre i movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.

La Regione Puglia, però, ha esteso “in fase sperimentale” la possibilità di prescrizione della cannabis terapeutica anche per altre patologie, come “parckinsonismi atipici, epilessia farmaco resistenti, autismo, ADHD, disturbi comportamentali in soggetti affetti da demenza”. Perché la prescrizione sia a carico del Servizio Sanitario Regionale, i pazienti devono essere residenti in Puglia.

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica

In generale, tutti i medici iscritti all’Ordine possono prescrivere la cannabis terapeutica, se questa è a carico del paziente. In caso di erogazione con oneri a carico del SSR, invece, la prescrizione può essere effettuata dal medico di medicina generale e dal medico specialista, ma appartenente al SSR e sulla base di un Piano Terapeutico.

Questo, “con validità di sei mesi rinnovabili”, deve essere redatto da un medico specialista in Neurologia, Oncologia, Medicina Interna, Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e appartenente al SSR, di Strutture Sanitarie Pubbliche, Aziende Ospedaliere Universitarie IRCCS ed E.E. Una volta redatto il Piano Terapeutico, il medico di medicina generale può procedere alla prescrizione, da effettuare su apposita ricetta non ripetibile (RNR), della durata massima di 30 giorni, dopodiché può essere rinnovata. Anche i medici di Clinn possono prescrivere la cannabis terapeutica per i pazienti che ne hanno bisogno: qui puoi trovare i medici che operano in Puglia.

Le modalità di dispensazione

Le preparazioni galeniche vengono allestite dal farmacista, “presso le Farmacie Ospedaliere del SSR di competenza”. L’inizio del trattamento può avvenire sia in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, che in ambito domiciliare. Se i preparati sono dispensati in ambito ospedaliero, compresi Day Hospital e ambulatori, la fornitura viene effettuata da parte delle farmacie ospedaliere, anche nel caso in cui la cura si prolunghi dopo la dimissione del paziente. La dispensazione in ambito domiciliare della cannabis, prescritta sulla base del Piano Terapeutico, avviene invece per opera delle farmacie pubbliche. Durante il trasporto del medicinale, il paziente deve sempre avere con sé la prescrizione.