In Italia, la cannabis rappresenta un’efficace possibilità terapeutica per trattare alcune patologie contro le quali i farmaci tradizionali non hanno effetto. In Sardegna, come in altre Regioni italiane, le preparazioni magistrali a base della sostanza possono essere prescritte dal medico a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR), risultando gratuite per il paziente. Nella Regione Autonoma, la cannabis terapeutica è rimborsabile dal 21 marzo 2018, quando vennero pubblicate le Disposizioni operative per la prescrizione e dispensazione di preparati magistrali a base di cannabis a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.). La rimborsabilità della cannabis terapeutica, però, è possibile solo a determinate condizioni.

Quando può essere prescritta la cannabis terapeutica?

L’uso di cannabis medica, come precisano sia il Decreto Lorenzin del novembre 2015, sia le Disposizioni regionali, non può essere utilizzato “come strumento di primo presidio nell’affrontare una patologia, ma esclusivamente in supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”.

In generale, le preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica possono essere prescritte a carico del paziente per trattare le patologie previste dal Ministero della Salute. Inoltre, in singole occasioni, il medico può prescrivere le preparazioni magistrali di cannabis terapeutica in casi non previsti dal Decreto ministeriale, se in possesso di “dati documentabili”, che attestano l’impossibilità della persona ad essere trattata con i farmaci tradizionali, e solo se l’impiego di marijuana sia “noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale”.

Per quali patologie è rimborsabile la cannabis terapeutica?

Nel documento del 2018, l’Assessorato della Sanità specifica le seguenti indicazioni terapeutiche per la prescrizione della cannabis:

  • Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore, come sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale;
  • Analgesia nel dolore cronico, in particolare nel dolore neurogeno;
  • Anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV;
  • Stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
  • Effetto ipotensivo nel glaucoma;
  • Riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica?

In Sardegna possono prescrivere la cannabis terapeutica il medico specialista o il medico di medicina generale. Prima di effettuare la prescrizione, è necessario raccogliere il consenso informato del paziente, presente all’Allegato 1 delle Disposizioni regionali e successivamente compilare la Scheda raccolta dati (Allegato 2), “da inviare al Servizio farmaceutico della ASSL territorialmente competente”. La prescrizione magistrale, per la quale non è previsto, a differenza di altre Regioni, la compilazione di un Piano Terapeutico, ha la durata di massimo 30 giorni e deve precisare anche la via di somministrazione (orale o inalatoria), la dose e il numero di somministrazioni giornaliere.

In caso di rimborsabilità il medico, insieme alla prescrizione magistrale, deve compilare anche la ricetta SSN, in cui deve specificare le indicazioni terapeutiche, le quantità, le dosi della sostanza e le motivazioni che hanno portato alla prescrizione.

Il ruolo del farmacista

In Sardegna, il farmacista ha il compito di allestire le preparazioni magistrali secondo le modalità indicate dalla prescrizione medica. Il paziente può avere bisogno di varie forme di medicamento, come cartine o buste-filtro, a seconda dei casi. Il farmacista deve anche segnare il medicinale sul registro carico e scarico degli stupefacenti e consegnare al paziente copia della prescrizione, con la quale la persona può giustificare il possesso della sostanza. La farmacia, infine, deve inviare con cadenza mensile al Servizio farmaceutico della ASSL competente “copia della prescrizione magistrale, corredata della tariffazione, unitamente alla ricetta SSN per il rimborso della preparazione”.