In Lombardia, come nelle altre Regioni italiane, la cannabis terapeutica può essere prescritta a pagamento da qualsiasi medico iscritto all’Ordine, per il trattamento di sintomi di alcune patologie contro i quali i farmaci tradizionali non abbiano fatto effetto. Nel 2018, però, la Regione Lombardia ha stabilito, con la Deliberazione N°XI/491del 02/08/2018, le regole per la rimborsabilità della cannabis terapeutica, individuando sette condizioni che ne prevedono la presa in carico dal Servizio Sanitario Regionale.

Quando la cannabis terapeutica è rimborsabile in Lombardia?

Il Sub-Allegato A presente nella Deliberazione regionale ha stabilito che “l’erogazione di preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico a carico del S.S.R. è prevista per i soli assistiti lombardi, in mancanza di valida alternativa terapeutica”. Per ottenere il rimborso dal Sistema Sanitario Regionale è quindi necessario essere un cittadino lombardo e ricorrere ai cannabinoidi solamente dopo aver provato le terapie tradizionali e qualora queste non si siano rivelate efficaci. L’uso medico di cannabis, infatti, non viene considerato una terapia, ma un “trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”.

Per quali patologie è rimborsabile?

Possono accedere alla cannabis terapeutica a carico del Sistema Sanitario Regionale i pazienti affetti da sette sintomi, associati a diverse patologie. Il Sub-Allegato A ricorda che la cannabis terapeutica può essere utilizzata per combattere:

  • Dolore cronico;
  • Dolore neurogeno;
  • Spasticità associata a dolore;
  • Nausea e vomito, causati dai trattamenti antitumorali e dalle terapie per HIV;
  • Mancanza di appetito, dovuta a cachessia, anoressia, tumori o AIDS;
  • Sintomi del glaucoma;
  • Movimenti involontari del corpo e facciali, tipici della sindrome di Gilles de la Tourette.

Oltre a sperimentare i sintomi sopra elencati, per ricevere la cannabis terapeutica a carico del S.S.R., i pazienti lombardi devono avere l’esenzione per le seguenti patologie:

  • Paziente oncologico (048)
  • Sclerosi multipla (046)
  • Glaucoma (019)
  • Anoressia nervosa (005)
  • Infezioni da HIV (020)
  • Terapia del dolore (codice TDL)
  • Sindrome di Gilles de la Tourette (codice L99)

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica in Lombardia?

Qualunque medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis terapeutica ai pazienti affetti dai sintomi per cui ne è previsto l’uso medico. Perché la prescrizione sia rimborsabile, però, è necessario che venga redatto un Piano Terapeutico, della durata massima di 6 mesi e compilato “esclusivamente da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate”, nelle UU.OO. di:

  • Anestesia Rianimazione;
  • Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di Terapia del Dolore
  • Neurologia;
  • Malattie Infettive;
  • Oncologia;
  • Medicina Interna;
  • Oculistica;
  • Reumatologia;
  • Pediatria;
  • Ematologia;
  • Psichiatria/Neuropsichiatria;
  • Radioterapia.

Le UU.OO. elencate sono abilitate alla prescrizione di cannabis terapeutica sulla base di precise indicazioni, riportate nella Deliberazione di Regione Lombardia, che precisa la possibilità per tutte le UU.OO. di prescrivere cannabinoidi contro il dolore cronico moderato-severo resistente ai farmaci e contro il dolore neurogeno. Limitazioni, invece, sono previste per alcune UU.OO. negli altri casi di trattamento. Anche i medici specialisti di Clinn, tra i massimi esperti in Italia sulla cannabis medica, possono prescrivere la cannabis terapeutica: qui puoi trovare quelli che operano in Lombardia.

I compiti del medico specialista

Il medico specialista prescrittore della cannabis terapeutica deve far firmare al paziente il consenso informato, che deve essere chiaro e comprensibile, e compilare il Piano Terapeutico in triplice copia (una per lui, una per l’ATS e una per il Medico di medicina generale). Sarà sempre lo specialista ad effettuare la prima prescrizione, su ricetta non ripetibile e non cedibile, riferita a massimo 30 giorni di terapia e contenente un codice numerico o alfanumerico, che corrisponde al riferimento del paziente. È necessario anche compilare, per fini statistici, la Scheda Raccolta Dati dell’Iss relativa ai pazienti trattati con cannabis terapeutica, e documentare l’andamento della terapia, segnalandole eventuali reazioni avverse. Una volta compilati, il medico specialista rilascia al paziente il Piano Terapeutico e la ricetta di prima prescrizione, con cui il paziente potrà recarsi in farmacia e ritirare la preparazione a base di cannabis, allestita dal farmacista. Le successive prescrizioni previste dal Piano potranno essere rilasciate anche dal Medico di Medicina Generale.

La ricetta per la cannabis a carico del S.S.R.

La prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica è non ripetibile, individuale e non cedibile: deve quindi essere rinnovata volta per volta e non può essere utilizzata per una persona diversa dal paziente per cui è stata compilata. Sulla ricetta non deve essere inserito il nome e il cognome della persona che ne usufruisce, ma un codice numerico o alfanumerico assegnato dal medico specialista. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla ricetta e sul Piano Terapeutico “dovrà essere riportato obbligatoriamente il codice fiscale”, secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia. Il medico prescrittore deve specificare nella ricetta, oltre alle esigenze particolari che giustificano il ricorso alla cannabis terapeutica, anche la varietà di cannabis a cui ricorrere (e il contenuto di THC e CBD), la forma farmaceutica e la modalità di assunzione. La ricetta ha una validità di 30 giorni dalla data della compilazione e si riferisce a un fabbisogno di massimo 30 giorni. Successivamente bisognerà ricorrere a un’altra prescrizione.

Le modalità di somministrazione

Per quanto riguarda la via si somministrazione, il Sub-Allegato A precisa che può avvenire “per via orale o inalatoria”. Nel secondo caso, gli apparecchi necessari all’utilizzo non sono considerati a carico del Servizio Sanitario Regionale. Le forme farmaceutiche ammesse per la somministrazione della cannabis terapeutica in Lombardia sono:

  • Cartine (per via orale, con decotto);
  • Cartine o capsule apribili (per via inalatoria, con vaporizzatore);
  • Capsule apribili contenenti polvere (per via orale, con decotto);
  • Olio (per via orale).

La somministrazione delle preparazioni magistrali a base di cannabis può avvenire in abito ospedaliero (o in strutture ad esso ammissibili), o in ambito domiciliare.