Con la legge n. 4 del 4 gennaio 2014, la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati a base di cannabis per finalità terapeutiche, riconoscendo la possibilità di accedere ai trattamenti con cannabis medica. Nel 2020, poi, è stata attuata la Deliberazione n.810 della Giunta Regionale, risalente al dicembre 2019, che definisce l’erogazione, la prescrizione e la rimborsabilità della sostanza.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Abruzzo

In generale, come stabilito dal Decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015, possono accedere alla cannabis terapeutica le persone che soffrono di determinati sintomi legati ad alcune patologie. In particolare, il Decreto approva l’uso della sostanza per trattare spasticità e dolore causati dalla Sclerosi Multipla, dolore cronico, perdita dell’appetito in pazienti affetti da anoressia e cachessia, o sottoposti a trattamenti antitumorali.

Inoltre, la cannabis può essere utilizzata anche per ridurre i movimenti involontari provocati dalla sindrome di Gilles de La Tourette, per trattare la nausea e il vomito causati da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV e contro il glaucoma. Non solo. Il Ministero, infatti, ha stabilito che l’accesso ai farmaci cannabinoidi può avvenire anche per tutte le patologie per le quali esista una letteraturascientifica che attesti l’efficacia del trattamento a base di cannabis. L’uso medico della sostanza, però, non viene considerato una “terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati”.

Per quali patologie è rimborsabile

Con la Deliberazione del dicembre 2019, la Giunta regionale ha stabilito che “la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis, come trattamento adiuvante” è garantita ai pazienti residenti nella Regione Abruzzo ed esclusivamente per le seguenti indicazioni:

  • Riduzione del dolorecronico correlato a spasticità nei pazienti con Sclerosi Multipla;
  • Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con lesioni del midollo spinale;
  • Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno);
  • Contro nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per l’HIV;
  • Come effetto stimolante dell’appetito in pazienti con anoressia, cachessia o pazienti oncologici;
  • Con effetto ipotensivo nel glaucoma;
  • Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de La Tourette.

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica

Per condizioni diverse da quelle previste dalla Deliberazione della giunta regionale, le prescrizioni prevedono oneri economici totalmente a carico del paziente. In questo caso, a prescrivere la cannabis terapeutica può essere qualsiasi medico iscritto all’ordine. La prescrizione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), invece, può essere effettuata “esclusivamente da specialisti operanti presso le Unità Operative AA.SS.LL. della Regione Abruzzo autorizzate alla prescrizione”, come indicate nella tabella seguente:

Indicazioni terapeutiche

Centri autorizzati alla prescrizione

Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con Sclerosi Multipla

Centri per la Sclerosi Multipla, UU.OO Terapia del Dolore

Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità nei pazienti con lesioni del midollo spinale con punteggio NRS>5

UU.OO Neurologia e UU.OO Terapia del Dolore

Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno)

UU.OO Neurologia, UU.OO Reumatologia, UU.OO Terapia del Dolore, UU.OO Cure Palliative

Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e nel vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV

UU.OO Oncologia, UU.OO Malattie Infettive

Effetto stimolante dell’appetito in pazienti con anoressia, cachessia o pazienti oncologici

UU.OO Oncologia, UU.OO Malattie Infettive, UU.OO Cure Palliative

Effetto Ipotensivo nel glaucoma

UU.OO Oculistica

Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de a Tourette

UU.OO Neurologia

Lo specialista, dopo aver informato il paziente e ottenuto il suo consenso, ha il compito di redigere un Piano Terapeutico, della validità massima di tre mesi, e prescrivere la terapia su ricetta SSR per un fabbisogno di massimo 30 giorni. Le prescrizioni successive alla prima possono essere rilasciate, oltre che da parte del medico specialista, anche dal medico di Medicina Generale (MMG), sulla base del Piano Terapeutico. Anche i medici del network Clinn, specialisti nel trattamento con cannabis terapeutica, possono prescrivere medicinali e preparazioni magistrali della sostanza.

Come avviene la somministrazione

Per facilitare l’accesso alla cannabis terapeutica, la Regione Abruzzo ha stabilito che “l’allestimento e la fornitura dei preparati galenici magistrali a base di cannabis per le indicazioni rimborsabili possa essere effettuata, oltre che dalle Aziende Sanitarie in distribuzione diretta, anche da parte delle farmacie aperte al pubblico”. In Abruzzo, come in altre Regioni italiane, il trattamento a base di cannabis terapeutica può essere somministrato:

  • In abito ospedaliero (o strutture assimilabili)
  • In ambito domiciliare

Nel primo caso, la terapia viene effettuata in regime di ricovero e sarà la farmacia ospedaliera a fornire la cannabis terapeutica, secondo le indicazioni contenute nel Piano Terapeutico e nella ricetta medica. La terapia in ambito domiciliare, invece, può essere a carico del SSR o del paziente. Per la terapia domiciliare con oneri a carico del SSR, il paziente “munito di prescrizione medica su ricetta SSR e di Piano Terapeutico” può decidere di rivolgersi alla farmacia ospedaliera della ASL di residenza, o a una farmacia convenzionata. Nel caso in cui la terapia non sia rimborsabile, il paziente (che in questo caso sarà munito di ricetta su carta bianca) potrà approvvigionarsi direttamente da una farmacia convenzionata.

Quali sono le forme farmaceutiche rimborsabili?

In Abruzzo, le formefarmaceutiche rimborsabili comprendono cartine, capsule e oli, che prevedono l’assunzione per via orale o inalatoria. Infatti, la Giunta ha stabilito che per ogni paziente potranno essere allestiti preparati destinati all’assunzione per via orale, come decotti o capsule ingeribili, o inalatoria, con vaporizzazione della sostanza. La Deliberazione ha stabilito che le forme rimborsabili sono:

  • Cartine, con l’assunzione per via orale tramite decotto o per via inalatoria tramite vaporizzazione;
  • Capsule, sia quelle contenenti polvere, che infiorescenze;
  • Olio, assunto per via orale.

Le modalità di assunzione vengono stabilite dal medico prescrittore, che indica anche la varietà adeguata al percorso terapeutico del paziente. Attualmente, le varietà disponibili comprendono quelle prodotte in Italia dallo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, Cannabis FM1 e Cannabis FM2, e quelle importate, come Bedrocan, Bediol e Bedrolite.