La Regione Campania riconosce ai suoi cittadini il diritto di accedere ai medicinali e alle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi. A regolare le modalità di erogazione, assunzione e prescrizione è la legge regionale 8 agosto 2016, n. 27. La Giunta Regionale ha successivamente dato esecuzione alla legge con una deliberazione del luglio 2017 e con due decreti attuativi, prevedendo le modalità di accesso e rimborsabilità della cannabis terapeutica.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Campania

In Campania, qualsiasi cittadino resistente nella Regione può accedere alla cannabis terapeutica per il trattamento di patologie per le quali la letteratura scientifica ne abbia supportato l’utilizzo. Tra queste, il trattamento della spasticità causata dalla sclerosi multipla, l’analgesia nel dolore cronico, il miglioramento della nausea e del vomito causati dalle terapie antitumorali e da quelle anti-Hiv, e il trattamento dei sintomi della sindrome di Gilles de la Tourette. Inoltre, come nel resto d’Italia, in Campania la cannabis terapeutica non può essere utilizzata come prima e unica terapia, ma come trattamento aggiuntivo o sostitutivo, quando i farmaci tradizionali non abbiano avuto l’effetto sperato.

Chi può prescriverla

In generale, qualsiasi medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis terapeutica a pagamento, nei casi in cui la sostanza può essere utilizzata, secondo quanto previsto dalle norme. Secondo la legge regionale del 2016, i medicinali a base di cannabis terapeutica possono essere prescritti “dal medico specialista del SSR, dal medico di medicina generale (MMG) e dal pediatra di libera scelta (PLS)”.

La prescrizione deve essere effettuata sulla base di un piano terapeutico che può essere redatto solamente dallo specialista del Sistema Sanitario Regionale, basandosi su un apposito modello. In realtà, precisa il secondo comma dell’articolo 3, “il piano terapeutico può essere redatto anche dal MMG e dal PLS, fatti salvi i principi della autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica”. Una volta redatto il piano terapeutico, il medico deve farsi compilare dal paziente il modulo per il consenso informato, dopodiché può procedere alla prescrizione del medicinale e compilare la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con cannabis da inviare alla Regione. Anche i medici del Network Clinn, specialisti esperti nei trattamenti a base di cannabis terapeutica, possono prescrivere la sostanza.

Per quali patologie è rimborsabile

Secondo il Decreto dirigenziale n. 123 del maggio 2019, la cannabis terapeutica è a carico del Servizio Sanitario Regionale, quando viene usata per i seguenti scopi:

  • Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore, come la sclerosi multipla;
  • Analgesia nel dolore cronico;
  • Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV;
  • Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa;
  • Effetto ipotensivo nel glaucoma;
  • Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Come avviene la somministrazione

La legge regionale prevede che la somministrazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche possa avvenire in due modi.

  • In regime di ricovero in strutture pubbliche o in strutture private ad esse assimilabili accreditate, dotate del servizio di farmacia e del farmacista;
  • In ambito domiciliare.

Nel primo caso, il trattamento dei pazienti avviene sia nell’ambito del ricovero, che in regime di day hospital e ambulatoriale. Inoltre, per garantire la continuità della cura, al momento delle dimissioni del paziente, le strutture devono indicare le farmacie convenzionate che allestiscono preparati galenico magistrali e che dispensano medicinali cannabinoidi, su presentazione della ricetta del SSR. Nel caso il trattamento avvenga in ambito domiciliare, invece, la fornitura del farmaco e le preparazioni galeniche magistrali vengono garantite “dalle farmacie pubbliche e private convenzionate, su presentazione della ricetta del SSR, redatta dal MMG o dal PLS, previa presentazione del piano terapeutico”.

Varietà e forme farmaceutiche

In Campania sono rimborsabili tutte le varietà del mercato italiano. Sono disponibili infiorescenze con elevato contenuto di THC, come il Bedrocan, quelle con medio contenuto di THC, come Bedica, Bedrobinol e la cannabis FM1, quelle con contenuto di THC e CBD simile, come Bediol e la cannabis FM2, e le infiorescenze con elevato contenuto di CBD, come Bedrolite. Le forme farmaceutiche possibili sono tre:

  • Cartine, con l’assunzione sia per via orale (decotto), che per via inalatoria (previa vaporizzazione);
  • Buste filtro, con assunzione per via orale sotto forma di decotto;
  • Estratto in solventi (olio).

La prescrizione

Il medico, dopo aver ottenuto il consenso informato del paziente, può procedere alla prescrizione su ricettanonripetibile. Questa deve contenere i seguenti elementi:

  • Il codice numerico o alfanumerico che identifica il paziente;
  • La data di redazione;
  • La varietà della sostanza da somministrare;
  • La forma farmaceutica;
  • La quantità e/o il numero di dosi da assumere;
  • Le modalità di somministrazione;
  • I motivi della prescrizione.

Una volta ottenuta la prescrizione, il paziente può fare riferimento alle farmacie convenzionate per l’allestimento delle preparazioni galenico magistrali o per l’acquisto di farmaci cannabinoidi.