In tutta Italia, l’uso della cannabis per scopi terapeutici sta diventando un'efficace possibilità terapeutica, usata in specifici casi e situazioni. In Veneto, come in altre Regioni italiane, la cannabis terapeutica può essere prescritta a carico del Sistema Sanitario Regionale, se intervengono determinate condizioni.

Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Veneto?

In Italia, come stabilito dal Ministero della Salute, possono accedere alla cannabis terapeutica i pazienti che soffrono di:

  • Spasticità associata a dolore causati da Sclerosi Multipla;
  • Vomito e nausea causati da radioterapia, chemioterapia o trattamenti contro l’HIV;
  • Dolore cronico;
  • Movimenti involontari del corpo, causati dalla sindrome di Gilles de la Tourette;
  • Glaucoma;
  • Mancanza di appetito, legato a cachessia, anoressia o tumori.

In qualsiasi caso, però, la cannabis non può rappresentare né la prima, né l’unica scelta terapeutica. Nella delibera della Regione Veneto n.750 del 4 giugno 2019, viene ricordato che “l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”.

Per quali patologie è rimborsabile?

In alcuni casi precisi e a specifiche condizioni, la Regione Veneto prevede la rimborsabilità della cannabis terapeutica, che viene prescritta a carico del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, la delibera del 2019 riconosce la rimborsabilità per le seguenti indicazioni:

  1. Analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo, in pazienti con lesioni del midollo spinale;
  2. Analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) di grado moderato severo;
  3. Analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato severo in pazienti con Sclerosi Multipla;
  4. Analgesia nel paziente oncologico sintomatico, con dolore cronico di grado moderato severo;
  5. Effetto anticinetosico ed antiemetico in nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV;
  6. Effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa;
  7. Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
  8. Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Per essere rimborsato dalla Regione, il paziente deve essere un cittadino risedente in Veneto.

Chi può prescriverla?

In generale, qualsiasi medico iscritto all’ordine e abilitato può prescrivere una terapia a base di cannabinoidi per diversi impieghi. In questi casi, però, tutto sarà a carico del paziente. Perché la prescrizione sia gratuita, l’esigenza del paziente deve rientrare tra gli impieghi sopracitati e deve essere valutata da un medico specialista, che si occuperà di redigere anche un Piano Terapeutico, della durata massima di 6 mesi, e senza il quale la prestazione non verrebbe rimborsata.

L’Allegato A alla delibera regionale del 2019, infatti, precisa: “Resta fermo che la rimborsabilità è condizionata alla compilazione di un Piano Terapeutico regionale, da effettuarsi da parte di medici specialisti delle Strutture Sanitarie pubbliche e dei presidi ospedalieri privati-accreditati”. La Regione individua, per ogni patologia, gli specialisti abilitati alla prescrizione e alla compilazione del Piano, che vanno dai neurologi e dagli psichiatri, fino ai reumatologi, gli infettivologi, gli oncologi, gli oculisti e i terapisti del dolore. Per avere accesso alla cannabis terapeutica è possibile rivolgersi anche ai medici di Clinn, dottori specialisti della marijuana medica.

La Regione Veneto ha precisato i compiti del medico specialista, che deve:

  • Valutare l’eleggibilità del paziente;
  • Informare il paziente;
  • Raccogliere il consenso informato;
  • Redigere il Piano Terapeutico;
  • Prescrivere la terapia

La prescrizione

La prima prescrizione deve essere effettuata dal medico specialista, mentre per le successive è possibile rivolgersi anche al medico di medicina generale, che rilascerà la ricetta sulla base del Piano Terapeutico redatto dallo specialista.

La delibera regionale stabilisce che “la prescrizione per gli impieghi rimborsabili dovrà essere redatta su ricetta ‘rossa’, per un fabbisogno massimo di 30 giorni. Il prescrittore non deve indicare le generalità del paziente, ma solo il codice di riferimento numerico o alfanumerico. Invece, dovrà precisare le particolari esigenze terapeutiche che giustificano il ricorso alla cannabis. Una volta consegnata in farmacia, sarà compito del farmacista trasmettere la ricetta all’Azienda Sanitaria o Ospedaliera di riferimento, che a sua volta le trasmetterà al Ministero della Salute.

Quali sono le forme rimborsabili?

In Veneto, le forme farmaceutiche rimborsabili sono di due tipi. Quelle per via orale, cioè decotti ed estratti, e quelle per via inalatoria, cioè per vaporizzazione.